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Riforma dell’ordinamento penitenziario (1975)


Dominata dall’idea della rieducazione, si è particolarmente dedicata alla previsione di una articolata gamma di misure alternative alla pena detentiva:
- Affidamento in prova al servizio sociale, per pene detentive fino a 3 anni.
- Semilibertà, sostitutiva di pene fino a 6 mesi, surrogatoria di pene fino a 3 anni, ordinaria per pene scontate della loro metà.
- Liberazione anticipata, si sottraggono 45 giorni di detenzione ogni 6 mesi scontati in buona condotta.
- Detenzione domiciliare, per pene, anche residue, fino a 3 anni in alternativa all’affidamento in prova.
Tutte misure che vanno ad affiancarsi alla liberazione condizionale già prevista dal codice del 1930.
Tutte questi istituti alternativi alla pena costituiscono i passaggi di un ambizioso sistema di trattamento progressivo individualizzato, dove i presupposti soggettivi per la loro fruizione sono costituiti spesso dalla “partecipazione all’opera di rieducazione”, dai “progressi nel trattamento” o dal “sicuro ravvedimento”: accertamenti assai approssimativi.
Col la l. 165/98 le misure alternative sono divenute ordinario regime di espiazione delle pene fino a 3 anni, anche residue di pene maggiori.

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