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Aggiornamento del codice alla moderna realtà socio-culturale: modifiche in materia di furto


a. l. 205/99, ha trasformato l’ipotesi di furto semplice da delitto perseguibile d’ufficio a delitto procedibile a querela dell’offeso.
Con tale legge si nota come il legislatore abbia considerato il furto semplice delitto di modesta offensività.
Lo scopo della norma era quello di ottenere un effetto deflativo di drastica diminuzione del “carico” dei relativi procedimenti penali.
b. l. 128/2001:
- aumenta il minimo edittale per il furto semplice, portando la reclusione da 15 giorni a 6 mesi, configurando, quindi, il furto semplice non più come reato minore e contraddicendo sostanzialmente la l. 205/99;
- trasforma le ipotesi circostanziate di furto con violazione di domicilio e con strappo (scippo) in altrettante fattispecie autonome di delitti molto gravemente puniti, cioè la reclusione da 2 a 6 anni, in virtù della lesione alla libertà personale e alla incolumità personale che potenzialmente comportano;
- introduce un’attenuante ad effetto speciale comportante una diminuzione da ⅓ alla metà per il colpevole che, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei complici o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta.
Questa attenuante speciale ha lo scopo di favorire il fenomeno del pentimento e della collaborazione con la giustizia, al fine di sgominare associazioni criminali più vaste.

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