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L’integrazione della fattispecie tipica: il problema delle scriminanti e delle cause di esclusione della responsabilità


Bisogna preliminarmente distinguere a seconda che il richiamo alle disposizioni di parte generale si renda indispensabile ai fini di delimitare gli stressi contorni del modello descrittivo come tale, oppure ai fini di una compiuta determinazione del contenuto dei requisiti essenziali.
I contorni del modello descrittivo di individuano, ad esempio, ricorrendo alle norme generali che indicano i delitti come dolosi.
La determinazione del contenuto degli elementi essenziali si ricava dalle norme generali che regolano i vari punti cardine del “modello di reato”: condotta, evento, causalità, elemento soggettivo, ecc…
Le scriminanti possono configurarsi all’interno del fatto tipico come elementi negativi (concezione bipartita) oppure come elementi attinenti all’antigiuridicità (concezione tripartita).
Le scriminanti sono generali, mentre le cause di non punibilità, che pur comportano lo stesso effetto di esclusione della responsabilità, riguardano specificatamente singole fattispecie incriminatrici.
Le scriminanti devono sussistere al momento del fatto e giustificano la condotta dell’agente in quanto l’ordinamento vuole tutelare un interesse superiore proprio dell’intera comunità (legittima difesa, ecc…) rendendo il fatto lecito.
Le cause di esclusione della responsabilità non eliminano la illiceità del fatto, ma, se presenti, neutralizzano la rimproverabilità nei confronti del soggetto attivo in considerazione delle particolari condizioni in cui si è formata la sua volontà di realizzare il fatto (ordine illegittimo insindacabile).

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