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I beni primari della vita e dell’incolumità individuale


Il diritto alla vita è il bene giuridico primario del nostro ordinamento, anche se non trova espresso riconoscimento nella Costituzione.
Il bene vita è bene presupposto della Costituzione in quanto:
- la persona umana è al centro della nostra Carta Fondamentale;
- tutti i diritti individuali e sociali riconosciuti dalla Costituzione alla persona umana richiedono come presupposto essenziale la vita della persona stessa.
Il bene incolumità individuale è altresì bene giuridico primario, il quale trova espresso riconoscimento costituzionale laddove vengono tutelati i diritti alla salute (art. 32 cost.), alla dignità umana (artt. 3-27-41 cost.), ecc…
Consiste nella tutela della integrità fisica, psichica, funzionale ed estetica alla persona umana.
L’integrità varia da persona a persona a seconda della sua età, del sesso, della presenza di malattie, ecc…
Entrambi questi beni primari sono tutelati dal codice penale con la previsione incriminatrice dei:
- reati contro la vita e l’incolumità individuale (delitti di lesione, varie contravvenzioni di pericolo, ecc…);
- reati contro la vita e l’incolumità pubblica.

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