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Omicidio del consenziente


Art. 579 c.p. “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui”
La storia evolutiva di questo reato, a livello italiano, ha visto susseguirsi varie tendenze di politica criminale:
- nel codice penale del 1889 tale condotta è punita senza distinzioni dall’omicidio doloso;
- nel codice penale del 1930 il reato è ancora perseguito alla stregua dell’omicidio doloso, in virtù della indisponibilità della vita umana che non dà efficacia scriminante al consenso, ma con pene più lievi.
Ciò in quanto il fatto colpisce solo il bene giuridico della vita, ma non anche quello della libera volontà della vittima, che, anzi, con l’evento morte viene addirittura assecondata.
Si tratta, in sostanza, di un suicidio per mano altrui.

Soggetto attivo:
- omicidio commissivo: reato comune, “chiunque”;
- omicidio omissivo: reato proprio, soggetto in posizione di garanzia.

Presupposto condotta: elemento caratterizzante rispetto all’omicidio doloso sta proprio nel presupposto che deve stare alla base della condotta: il consenso.
Per avere efficacia attenuante tale consenso deve essere:
- personale, non dato per rappresentanza;
- reale, cioè serio e inequivoco, non semplicemente presunto;
- in qualsiasi forma;
- condizionabile, ad esempio all’utilizzazione di metodi indolori;
- sottoponibili a termine;
- specifico, cioè riguardante specificatamente la propria uccisione;
- attuale, cioè deve essere ancora sussistente al momento della condotta, in quanto il soggetto passivo mantiene sempre, fino a quel momento, il diritto di revocare il consenso.
Problemi concettuali si pongono nei casi in cui la revoca del consenso avvenga a condotta ultimata ma prima del prodursi dell’evento morte, qualora il soggetto attivo, a questo punto, non intervenga attivamente per impedire il prodursi dell’evento stesso.
In questi casi sussiste comunque l’omicidio del consenziente, e non l’omicidio doloso, in quanto da un lato occorre che il consenso sia attuale al momento della condotta e non dell’evento, dall’altro in quanto non ha rilievo, come si sa, il dolo successivo.
Quindi la revoca del consenso può avvenire solo prima della condotta;
- qualificato, cioè colui che lo presta deve essere:
capace di intendere e di volere;
libero da suggestioni o vizi del volere, cioè consenso libero e spontaneo.

Condotta: consiste nel cagionare la morte di un uomo, è reato a forma libera.

Soggetto passivo:
- uomo, cioè essere umano:
venuto ad esistenza tramite fecondazione sessuata, asessuata o extraspecifica;
capace di vita autonoma, anche se non ancora nato;
Senza questi requisiti non si ha “uomo” ma “concepito”, con differenze di tutela penale rispetto all’omicidio;
- uomo vivente, in quanto non è possibile cagionare la morte di un uomo morto.
Non è necessaria la vitalità, perché altrimenti si vedrebbero esclusi dalla tutela della vita dalle aggressioni da parte di terzi tutti i soggetti gravemente malati che versano in uno stato di non-vitalità (comatosi, vegetali, ecc…);
- qualsiasi uomo, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, ecc…, anche i c.d. “mostri” partoriti da donna umana che in tempi remoti non erano considerati uomini.
Alcuni uomini sono tutelati da specifiche norme penali che proteggono, oltre la vita di tali soggetti, anche l’interesse pubblico affinché questi restino in vita, in virtù della loro carica svolta (Capi di Stato, Pontefice, ecc…)
- uomo diverso dal soggetto attivo, altrimenti non si ha omicidio ma suicidio.

Evento: morte clinica o legale dell’uomo, cioè la diagnosi di morte encefalica, reato d’evento.
L’omicidio può essere reato sia differito che a distanza, in quanto spesso l’evento morte si verifica in tempo e luogo diversi da quelli della condotta.

Nesso causale tra condotta ed evento: è un nesso naturalistico per le condotte attive, mentre è un nesso normativistico per le condotte omissive.

Bene giuridico: vita, innanzi tutto come bene giuridico individuale, poi dell’intera comunità.

Offesa: distruzione del bene giuridico vita, che trasformi l’uomo in cadavere.

Perfezionamento: momento e luogo dell’evento morte.

Tentativo: configurabile in quanto reato di danno e d’evento.
Col tentativo sono applicabili tutti gli istituti ad esso relativi, cioè il recesso attivo e la desistenza volontaria.

Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà di cagionare la morte di un uomo;
- consapevolezza del consenso della vittima.
Errore sull’esistenza del consenso esclude il reato in questione, ma comporta l’applicabilità dell’omicidio doloso, sia nel caso in cui si creda nell’esistenza di un consenso invece inesistente, che nel caso in cui si creda nell’inesistenza di un consenso invece esistente.
Ciò in quanto l’art. 579 c.p. è speciale rispetto all’art. 575 c.p. e quindi il primo trova applicazione solo qualora ne sussistano tutti i requisiti (esistenza e consapevolezza del consenso), altrimenti trova applicazione la norma generale (art. 575 c.p.).
Il movente, cioè i motivi, non influiscono sull’an della responsabilità, come ad esempio la pietà, ma casomai sul quantum.

Trattamento sanzionatorio, punito d’ufficio con reclusione da 6 a 15 anni.
A tale reato non si applicano mai le aggravanti generiche (art. 61 c.p.) in quanto l’attenuante del consenso prevale ex lege sulle aggravanti.

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