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L’abbandono di minori o incapaci: l’art. 591(2) e (3) c.p.

Art. 591(2) c.p.

“Chiunque abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni 18, a lui affidato nel territorio di Stato per ragioni di lavoro”

Soggetto attivo, affidatario di un cittadino italiano per ragioni di lavoro, anche questo è un reato proprio nonostante il “chiunque”.

Presupposto condotta: rapporto di affidamento preesistente che dia luogo agli obblighi giuridici e che può fondarsi su un contratto di lavoro o nell’assunzione dell’impegno di collocare all’estero il minore italiano.
In questo caso lo stato di incapacità a provvedere a se stesso del minore è presunto.

Condotta: consiste nel lasciare il soggetto passivo all’estero senza assistenza senza avere adempiuto agli obblighi di collocamento o di assunzione.

Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà di abbandonare un soggetto incapace di provvedere a se stesso e del dovere di affidamento;
- rappresentazione del pericolo per la vita o l’incolumità dell’abbandonato.
L’errore esclude il dolo e scusa se riguarda:
- l’incapacità del soggetto passivo di provvedere a se stesso;
- l’obbligo di affidamento;
- la situazione di pericolo in cui verteranno i beni (l’elemento morte o lesioni non deve essere voluto, altrimenti si ha omicidio doloso o tentato, o lesioni dolose o tentate).

Art. 5913 c.p.

“Chiunque abbandona i suddetti soggetti con conseguente lesione personale o morte della persona abbandonata”
Questa fattispecie è autonoma e riconducibile alla preterintenzione e non a circostanza.
La morte o le lesioni non devono essere volute neanche con dolo eventuale, altrimenti si hanno omicidio doloso o lesioni dolose

Circostanza aggravante speciale
Se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge.
La ratio sta nella specifica gravità della violazione del particolare dovere di assistenza che nasce dal rapporto familiare.

Trattamento sanzionatorio
- semplice ex artt. 591(1) c.p. o 591(2) c.p., puniti d’ufficio con reclusione da 6 mesi a 5 anni;
- semplice ex 5913 c.p., in relazione a:
591(1) c.p., punito d’ufficio con reclusione da 1 a 6 anni;
591(2) c.p., punito d’ufficio con reclusione da 3 a 8 anni.
- aggravato, punito d’ufficio con aumento della pena fino a ⅓.

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