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Omesso soccorso seguito dalla morte o lesioni: soggetto attivo, presupposti


Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Presupposti condotta:
a. situazione di pericolo,
- implicito, per i soggetti passivi nelle situazioni previste dalla norma;
- concreto, in ogni caso va verificato caso per caso e, se non sussiste, scrimina l’omissione (altrimenti si configurerebbe un reato di mera obbedienza);
Con l’espressione “corpo che sia o sembri inanimato” la norma pone un onere di accertamento che, qualora omesso, può portare alla responsabilità per omissione di soccorso nel caso che il soggetto fosse effettivamente in pericolo, senza che il soggetto attivo possa giustificarsi invocando l’errore dovuto all’inabilità del corpo (presunto morto o dormiente).
Col termine “ferita” la norma prevede ogni danno fisico esterno e quindi riconoscibile dal soggetto che presta soccorso (non lesioni interne), oltre, ovviamente, all’idoneità a procurare pericolo per la vita o l’incolumità individuale del soggetto passivo (non liete taglio);
b. ritrovamento del soggetto pericolante, in uno dei seguenti modi,
- imbattersi in esso con percezione diretta tramite uno dei cinque sensi;
- trovarsi presso il soggetto passivo anche senza percezione sensoriale del pericolo;
- trovarsi nel luogo al momento del pericolo per il soggetto passivo;
- essere raggiunto dal soggetto passivo bisognoso di soccorso.
Non si ha ritrovamento se si ha avuto notizia del pericolo da altri e, in questi casi, non si è responsabili per omissione di soccorso se non ci si attiva, casomai risponderemo per omicidio colposo o lesioni colpose qualora su di noi verta un obbligo giuridico di agire.
In situazioni particolari giuridicamente, può trovarsi il medico:
- se trova persona in pericolo è soggetto all’art. 593 c.p.
- se, sia medico privato che pubblico, abbandona il paziente, risponde all’art. 5911 c.p. e, eventualmente, all’art. 575 c.p. o all’art. 582 c.p. se ha agito con dolo, o all’art. 5913 c.p. se ha agito con colpa;
- se, il medico privato, sia chiamato a prestare soccorso, egli non ha alcun obbligo giuridico di attivarsi (salvo l’obbligo solidaristico di soccorso qualora sussistano i presupposti);
- se, il medico pubblico, sia chiamato a prestare soccorso, egli è soggetto agli artt. 575-582 c.p. in caso di omissione.

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