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Omesso soccorso seguito dalla morte o lesioni: perfezionamento, tentativo, nesso causale, evento, sanzione


Perfezionamento: momento e luogo in cui il soggetto attivo ha trovato il soggetto passivo ed ha omesso di prestare soccorso, reato istantaneo.

Tentativo: naturalisticamente possibile ma giuridicamente non configurabile in quanto pericolo di pericolo.

Nesso causale: vedi causalità dell’omissione (Diritto Penale I: parte generale).

Evento: gli artt. 5931-5932 c.p. sono reati di mera condotta, ma l’evento assume importanza costitutiva nell’art. 5933 c.p. che è reato d’evento.
Se dall’omissione di soccorso deriva la morte o le lesioni del soggetto passivo sussiste, infatti, il reato dell’art. 5933 c.p.
L’evento ulteriore può anche essere voluto con dolo dal soggetto attivo, senza che ciò comporti l’accusa per omicidio o lesioni dolose, ma solo per omissione di soccorso con susseguente morte o lesioni.
Ciò in quanto gli unici soggetti che sono responsabili delle conseguenze dovute al loro dolo sono i soggetti con l’obbligo di garanzia e non quelli con mero obbligo di soccorso, e inoltre, per tali soggetti, gli eventi mortali o lesivi sono imputabili solo autonomamente se e in quanto previsti in un’apposita norma incriminatrice.

Trattamento sanzionatorio:
- artt. 5931-5932, puniti d’ufficio con reclusione fino a 1 anno o con multa fino a 2500 €;
- art. 5933,
- con lesioni, punito d’ufficio con pena aumentata fino a ⅓;
- con morte, punito d’ufficio con pena aumentata fino alla metà.

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