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Il diritto all’onore e il diritto all’identità personale


Il diritto all’identità personale è il diritto alla veritiera rappresentazione della propria personalità agli altri, senza alterazioni o travisamenti.
Oggetto di questo diritto sono tutte le componenti dell’identità personale: da quelle fisico-corporali e psichico-caratteriali a quelle affettivo-comportamentali, dalle situazioni materiali alle relazioni interpersonali.
Ovviamente sono oggetto quei dati della personalità che ammettono un netto e chiaro giudizio di veridicità, tale diritto è infatti più stretto nella cronaca mentre si affievolisce nella critica.
I problemi che pone il diritto all’identità personale sono quattro:
- autonomia rispetto all’onore, in quanto l’identità personale è stravolta solo con affermazioni false ma non necessariamente offensive, mentre l’onore è leso anche da affermazioni vere ma obbligatoriamente offensive;
- fonti del suo riconoscimento giuridico, inizialmente trovate nella legge ordinaria, tra le norme a tutela del nome e dell’immagine, poi si cercò di dargli anche un fondamento costituzionale.
In un ordinamento costituzionale personalistico come il nostro, tale diritto è insito nello stesso primato della persona come valore in sé, non manipolabile.
La costituzionalizzazione di tale diritto passa ovviamente dall’art. 2 cost. che funge da “clausola aperta”;
- tipologie di aggressione, consistono in condotte di travisamento effettuate o in via privata (con mezzi idonei a diffondere la notizia a strette cerchie di soggetti) o in via pubblica (con mezzi come stampa o tv).
Il consenso dell’avente diritto scrimina solo per offese di lieve entità;
- tipo di tutela penale:
- indiretta, si tutela l’identità personale in via sussidiaria in altri reati che tutelano l’onore, il prestigio o il decoro;
- diretta, ci si chiede se si debbano incriminare le condotte lesive del diritto di identità personale solo in via pubblica (perché più dannose) lasciando quelle in via privata al pettegolezzo; oppure se si debbano incriminare anche i fatti lesivi colposi non essendo facile stabilire il dolo; oppure, infine, se degradare tali comportamenti a illeciti civili reprimibili tramite azioni inibitorie, risarcitorie e rettifiche.
Il dovere di rettifica è previsto da una legge speciale per i giornalisti qualora pubblichino notizie false o lesive dell’altrui dignità.
La violazione di tale obbligo, originariamente comportava la reclusione, oggi una semplice sanzione amministrativa.

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