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La nozione di fatto offensivo “determinato”


Altro elemento comune dei reati contro l’onore è la nozione di “fatto determinato”.
Questo può costituire:
- aggravante, in quanto c’è più verosimiltà dell’offesa agganciandosi ad un fatto storico;
- presupposto dell’eccezione di verità, che costituisce prova liberatoria eccezionale (la regola è l’irrilevanza della verità);
- limite oggettivo di esclusione dell’amnistia, per i reati contro l’onore realizzati in via pubblica.
Il fatto storico determinato deve essere individuato, cioè deve riferirsi chiaramente ad un certo momento storico irripetibile, in modo che colui che lo ascolta lo riferisca solo al soggetto passivo offeso.
Sorgono due problemi:
- definizione di fatto determinato, che secondo alcuni dovrebbe essere valutato caso per caso dal giudice, mentre per altri andrebbe definito a priori in base a criteri intrinsechi (che definiscano tempo, luogo, persone, modo, ecc…) molto numerosi, o in base a criteri estrinsechi (convincimento di chi ascolta) che confonderebbe la sussistenza dell’elemento col suo effetto;
- unitarietà della definizione, che deve conciliarsi in tutte le varie forme con cui è chiamata (aggravante, presupposto eccezione verità, limite oggettivo amnistia).
La definizione di fatto determinato come fatto storico con una individualità-irripetibilità concreta, e non astratta (che sarebbe impossibile per l’infinità dei fattori che dovrebbe racchiudere), sembra la più idonea e tiene anche conto della ratio del fatto determinato come aumento del disvalore dell’offesa tramite concreto racconto di un fatto storico individualmente riconducibile all’offeso.
Quindi il fatto determinato diviene definito a priori, e costituisce un giudizio logico-giuridico sul quale è possibile un ricorso di legittimità in Cassazione.

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