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Le fonti nel codice della navigazione


L’art. 1 cod. nav. stabilisce che in materia di navigazione interna e aerea si applicano il codice della navigazione, le leggi speciali in materia di navigazione, i regolamenti o norme corporative e gli usi; dove mancano, si applica il diritto civile. La diversa formulazione rispetto all’art. 1 delle preleggi del c.c. si ha per la diversa posizione degli usi e nella particolare posizione dell’analogia che viene assunta dal codice della navigazione a fonte di diritto speciale. Il ricorso all’’analogia interna alle norme sulla navigazione prevale sull’applicabilità diretta delle disposizioni delle disposizioni del codice civile, senza intaccare i principi generali, che si ricavano dall’ordinamento giuridico interno come sistema unitario.
Il richiamo agli usi e all’analogia si intende effettuato per la sola disciplina privatistica dal momento che si deve escludere, per le norme di diritto amministrativo, processuale e penale del cod. nav., sia l’applicabilità degli usi, sia il ricorso all’analogia (non essendo fonti ammissibili per queste branche del diritto).
Per quanto riguarda le norme privatistiche, la gerarchia delle fonti normative soffre di talmente tante eccezioni da ridurne fortemente la sua applicabilità.
Le convenzioni internazionali di diritto uniforme in materia di navigazione devono essere interpretate e applicate secondo criteri internazionali riconosciuti, funzione che non può essere svolta dagli usi e dall’analogia.

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