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Condizionamento della flessibilità previdenziale: la Costituzione


Le possibilità di impiego in maniera flessibile delle discipline previdenziali, comunque, trovano alcuni pregiudiziali condizionamenti, derivanti dall'oggetto stesso di quelle discipline.
La materia previdenziale essenzialmente attiene a diritti sociali, cioè a diritti fondamentali, che la Carta costituzionale espressamente riconosce e garantisce.
Pertanto, quello che la legge ordinaria denomina "principio di flessibilità" nella determinazione delle prestazioni previdenziali è pregiudizialmente destinato a subire un condizionamento in quanto i relativi tratti e manifestazioni debbono risultare rispettosi di quei principi.
Da qualche tempo, tuttavia, la logica di diritti fondamentali e, tra questi, dei diritti sociali, appare sempre più pesantemente contrastata e resa precaria dalle esigenze finanziarie statali e dalle dinamiche del mercato.
Il fenomeno naturalmente non interessa soltanto la materia previdenziale, quella del lavoro nel suo complesso.
Tuttavia, la materia della previdenza sociale appare porsi, oggi, come l'ambito dotato di maggiori ragioni ideali e pratiche di resistenza alle logiche pure di mercato, e, pertanto, concettualmente suscettibile di aprirsi a queste ultime soltanto nei termini di una "flessibilità condizionata".

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