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Lavori marginali ed esenzione contributiva


Non mancano, tuttavia, i casi in cui la disciplina previdenziale vigente viene avvertita e vissuta come principale o elettivo ostacolo a forme di occupazioni marginali o "atipiche".
In tali casi, la tentazione è quella di collocare la flessibilizzazione tutta sul versante previdenziale.
Ciò si verifica nelle ipotesi in cui la legge espressamente o implicitamente esclude la ricorrenza di un vero e proprio rapporto di lavoro (e, quindi, del presupposto stesso del rapporto previdenziale).
Il riferimento è ai contratti di tirocinio formativo e di orientamento, di reinserimento, per attività di lavori socialmente utili, all'occupazione di disabili presso le cooperative sociali, ai programmi di reinserimento di lavoratori anziani in attività socialmente utili, ecc…
Ma altrettanto si verifica nel caso dei rapporti di lavoro subordinato part-time o stagionale con coltivatori diretti di zone montane, per lavori di ricostruzione stipulati con soggetti rimasti senza lavoro per effetto di calamità naturali, per i lavoratori occasionali e gli incaricati delle vendite a domicilio, il cui reddito annuo da lavoro non superi i 5.000 euro.
Si tratta di discipline dettate per fronteggiare situazioni che possono apparire del tutto particolari e limitate.
Va detto, però, che iniziative di esclusione o riduzione della copertura previdenziale per i lavoratori a termine o discontinui, come quelle indicate ora, non soltanto risultano rappresentative di un regresso rispetto al principio di universalizzazione della protezione previdenziale; esse presentano anche alcuni, ben precisi rischi.
Si tratta, innanzitutto, del rischio generico o che deriva dalla "crepa" nelle fondamenta stesse di quel delicatissimo edificio, che l'ordinamento previdenziale.
Ma si tratta anche e comunque del rischio che lavoratore "marginale", privato in tal modo in tutto o in parte della protezione delle assicurazioni sociali, veda la propria condizione di "precarietà" allargarsi, anziché restringersi.
Si prospetta, infine, il rischio che detta esenzione dagli oneri contributivi possa produrre l'effetto di estorsivo di incentivare il numero dei lavoratori marginali "fittizi", e, dunque, in sostanza, il fenomeno dell'evasione contributiva.
D'altra parte, ragioni di equità e coerenza sembrerebbero dover indurre a preferire forme di bonus fiscale (come tale a carico della finanza erariale), piuttosto che a dirottare a priori lavoratori marginali sul sistema di assistenza pubblica: e ciò non solo per ragioni di profilo sostanzialmente ideologico (universalismo), ma comunque anche per ragioni tecniche, connesse al criterio finanziario della ripartizione, sul quale il sistema si fonda, e che è caratterizzata da equilibri assai delicati, che mal tollerano forme di "chiamate fuori".

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