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Diritti sociali, differenziazioni territoriali e salvaguardia dell'effettività del principio di eguaglianza


A quelle preoccupazioni di incombenti rischi di diseguaglianze territorialmente determinate si può anche obiettare che il vigente testo costituzionale non è di certo avaro di strumenti atti a reagire ad una legislazione regionale che, in ipotesi, tenda a concretizzarsi in forme lesive di quel principio.
Già nel testo costituzionale non toccato dalla riforma del 2001 figurano principi idonei a definire in modo inequivocabile i rapporti tra federalismo e uguaglianza: il principio di unità e indivisibilità della Repubblica; il principio di solidarietà; il principio di eguaglianza; ecc…
E anche il testo novellato dalla l.cost. 3/2001 contiene specifici precetti, che, in sostanziale continuità con i suddescritti principi, risultano suscettibili di concorrere al medesimo fine di chiarificazione, indirizzo e contenimento delle potestà delle autonomie locali: in particolare, quello che riserva allo Stato la fissazione dei "principi fondamentali nelle materie oggetto di legislazione concorrente", e quello che l'Italia come compito esclusivo dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".
È innegabile, per altro verso, che la riforma costituzionale del 2001 esplicitamente ammetta la possibilità della liceità di differenziazioni territoriali proprio nell'ambito dei diritti sociali.
Tale è, innanzitutto, il caso della previdenza complementare e integrativa, non per nulla attribuita alla potestà legislativa concorrente delle regioni, nonostante la sua vantata collocazione all'interno della fondamentale garanzia prevista dall'art. 382 cost.
D’altra parte, a ben considerare, la stessa riserva al legislatore statale della potestà legislativa in materia di "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" implica riconoscimento che le regioni potranno intervenire anche in aree relative a questi ultimi: ovviamente, oltre lo zoccolo riservato allo Stato (cosiddetta sussidiarietà "alla rialzo"); ma, comunque, con innegabile, conseguente possibilità di differenziazioni territorialmente determinate.

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