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I principi relativi alla circolazione dei lavoratori


La "direttrice" in esame non è soltanto quella sicuramente più risalente e più strettamente e specificamente collegata alla materia in riferimento: essa è anche quella che dà vita a vere e proprie situazioni giuridiche di diritto soggettivo.
Volendo riassumere qui i principi fissati al proposito dalle fonti comunitarie all'esito del processo testé schematicamente ripercorso, in prima posizione vanno collocati il principio di parità o di non discriminazione e il principio di reciprocità.
Svolgono, in qualche modo, un ruolo "strumentale" rispetto ai suddetti principi, il "principio di totalizzazione" dei periodi di assicurazione contribuzione e il "principio di revoca delle clausole di residenza".
Il principio di totalizzazione implica il computo unitario di tutti i periodi maturati presso i diversi regimi previdenziali sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste.
Cumulabili non sono soltanto i periodi di assicurazione per i quali sono stati pagati i contributi, ma anche (purché non si sovrappongano) i periodi di impiego comunque intesi a (anche per lavoro autonomo) e quelli di disoccupazione (purché, come in Italia attraverso la contribuzione figurativa, siano considerati rilevanti dalla legge nazionale).
La regola consente al lavoratore emigrante di conseguire una pensione unica dall'istituto competente, salva rivalsa da parte di quest'ultima sulle istituzioni degli altri Stati membri che hanno riscosso contributi al medesimo titolo.
Il principio di revoca delle clausole di residenza realizza il "coordinamento" attraverso una deroga al principio di territorialità delle legislazioni nazionali.
Ai sensi di tale principio tutte le prestazioni monetarie periodiche, già acquisite o in via di maturazione, quali pensioni o rendite, spettanti in base alla legislazione di uno Stato membro, non possono essere ridotte, sospese o revocate per il fatto che il beneficiario abbia o trasferisca la propria residenza in un paese membro diverso da quello in cui ha lavorato e si trova l'istituzione debitrice; ove ciò sia, viceversa, previsto dalla legge nazionale, questa cede rispetto alla norma comunitaria e la clausola nazionale di residenza si ha come non apposta.
L'effetto di tale regola è la trasferibilità della prestazione interessata, che dovrà continuare ad essere erogata con le stesse modalità anche oltre le frontiere nazionali dall'istituzione dunque, in base, dunque, a quello che viene definito principio di esportabilità della prestazione.
Essenzialmente destinato a consentire un adeguato raccordo tra le varie discipline nazionali è anche il principio della lex loci laboris, che rappresenta il criterio guida per identificare, tra quelle possibili, la normativa previdenziale da applicare.
Ai sensi di tale principio, i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro sono assoggettati alla legislazione previdenziale di questo, indipendentemente dalla ubicazione della sede del datore di lavoro.

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