Skip to content

La tutela contro l'insolvenza del datore di lavoro


Si possono considerare, a questo punto, le misure che l'ordinamento predispone avverso le conseguenza dell'insolvenza del datore di lavoro.
In materia, un obbligo specifico è stato imposto dalla direttiva CE 987/80 che ha impegnato tutti i Paesi della Comunità da adottare le misure necessarie affinché "organismi di garanzia" assicurino sia la soddisfazione di quei crediti retributivi dei lavoratori subordinati che si situino entro una certa data rispetto all'insorgere dello stato di insolvenza, sia il diritto alle prestazioni previdenziali dei suddetti lavoratori.
Dando avvio all'attuazione della suddetta direttiva, dal legislatore italiano è stata istituita quella sorta di assicurazione contro l'insolvenza del datore di lavoro, che è il Fondo di garanzia.
Tale forma di tutela è stata riferita, in una prima fase, al solo trattamento di fine rapporto.
Il suddetto Fondo è gestito dall'INPS, nell'ambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (che dall'INPGI).
La legge distingue il caso dell'insolvenza propriamente detta, imprenditori soggetti alla legge fallimentare, dal caso della semplice inadempienza.
Nella prima ipotesi, il lavoratore ha diritto di presentare al Fondo domanda di corresponsione del trattamento di fine rapporto; nella seconda ipotesi, invece, il lavoratore può presentare la suddetta domanda soltanto dopo l'esperimento, con esito parzialmente o totalmente negativo, dell'esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
Soltanto più tardi, il legislatore italiano ha completato l'attuazione della direttiva comunitaria, estendendo la medesima garanzia ai crediti di lavoro inerenti agli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro.
Tuttavia, sono state previste alcune limitazioni.
Innanzitutto è previsto un massimale oltre il quale detta garanzia non opera: una "somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile".
Inoltre, la garanzia opera solo se i 3 mesi finali del rapporto di lavoro rientrano nel periodo di 12 mesi che precede il provvedimento di apertura della procedura concorsuale o la data di inizio dell'esecuzione.
Infine, l'intervento del Fondo è escluso, qualora il lavoratore nel periodo in considerazione percepisca redditi alternativi, quali il trattamento straordinario di integrazione salariale, l'indennità di mobilità o retribuzioni provenienti da altro rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda gli effetti dell'inadempimento contributivo, è stato garantito al lavoratore che i contributi dovuti siano considerati come versati, a qualunque periodo essi si riferiscano.
La garanzia delle forme assicurative complementari è, invece, attuata attraverso l'istituzione presso l'INPS di un apposito, distinto Fondo di garanzia, il quale chiamato ad intervenire nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi ad opera del datore di lavoro, al lavoratore non possa essere corrisposta la prestazione alla quale lo stesso avrebbe avuto diritto: salvo poi il potere di surroga nei diritti di credito di questi.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.