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Unicità dell'attività e pluralità dei rapporti contributivi


Un’ulteriore precisazione in merito al principio di automatica costituzione del rapporto contributivo è resa necessaria dal fatto che, se è scontato che al contemporaneo svolgimento di più attività lavorative possa conseguire la contemporanea costituzione di più rapporti contributivi, non è detto, però, che all'intrapresa di un unica attività lavorativa necessariamente si accompagni la costituzione di un unico rapporto contributivo.
Ed infatti, in capo ad uno stesso soggetto, ed in relazione ad una medesima attività lavorativa, è normale che si costituiscano rapporti contributivi nei confronti di più enti, e che il rapporto intercorrente con ciascun singolo ente possa avere ad oggetto una pluralità di distinte obbligazioni contributive.

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