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Le misure a garanzia dell'effettività della tutela: l’integrazione al minimo e la perequazione automatica


L'effettività della tutela, cioè la permanenza del livello quantitativo di "adeguatezza", in via di principio è garantita dalla disciplina che impone la perequazione automatica delle prestazioni economiche, e, per i trattamenti pensionistici ancora soggetti al calcolo retributivo, un importo minimo dei medesimi: cosiddetta integrazione all'minimo.
La perequazione automatica dell'importo delle prestazioni economiche alle variazioni del costo della vita è l'espediente tecnico prescelto in concreto dal legislatore per assicurare il necessario mantenimento nel tempo della condizione di adeguatezza delle prestazioni previdenziali stesse.
La disciplina dalla perequazione automatica viene spesso piegata ad esigenze di politica economica generale, come ha reso particolarmente evidente la vicenda del blocco temporaneo della perequazione stessa.
L'attuale disciplina, comunque, prevede che la perequazione automatica delle pensioni operi in base al solo adeguamento al costo della vita, con percentuale di variazione calcolata sul valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie dei lavoratori dipendenti e con riduzione percentuale di variazione per le pensioni di importo superiore a 2 volte il trattamento minimo.
La medesima esigenza perequativa vale, ovviamente, anche per le prestazioni non pensionistiche (o per quei trattamenti di pensione che siano tuttora calcolabili su base contributiva, anziché su base retributiva).
In riferimento a tale tipologia di prestazioni, tuttavia, il legislatore essi sempre risultato restio ad intervenire sistematicamente, mostrando, piuttosto, di preferire periodici interventi ad hoc, in luogo della adozione di predeterminati criteri automatici di adeguamento.

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