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Totalizzazione e ricongiunzione delle posizioni assicurative frazionate


Misure dirette a garantire l'effettività della realizzazione dell'interesse protetto, infine, sono anche quelle che mirano a conservare o a rafforzare l'integrità della posizione assicurativa, quando particolari vicende della vita lavorativa potrebbero pregiudicarla.
In tal senso, quelle varie normative che consentono che periodi di assicurazione maturati in regimi previdenziali diversi (come frequentemente capita in caso di mutamenti di attività lavorativa) possano essere computati unitariamente.
Ed è questo il criterio sul quale si basa la totalizzazione.
Oppure quelle normative che consentono che i singoli apporti contributivi vengano materialmente trasferiti dall'uno all'altro regime, per essere fatti valere interamente in quello finale di confluenza e secondo le regole ad esso proprie, come se fossero sempre stati presenti presso di esso, previo versamento, se del caso, da parte dell'interessato di quanto necessario a riequilibrare i maggiori oneri per la gestione.
Ed è questo il criterio sul quale si basa la ricongiunzione.
Il cumulo teorico (o totalizzazione) di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, è previsto anche dal diritto comunitario a favore dei lavoratori migranti, il che consente a questi ultimi di conseguire una pensione unica erogata dall'istituzione competente: salva rivalsa pro rata da parte di detta istituzione su ciascuna di quelle degli altri Stati membri che hanno riscosso contributi per l'attività lavorativa effettuata sul loro rispettivo territorio.
La possibilità di conseguire, attraverso un computo unitario dei vari "spezzoni" assicurativi, un trattamento pensionistico, è previsto dalla legislazione nazionale, in via generale, per i lavoratori che non abbiano maturato presso nessuno dei regimi tra i quali la relativa posizione assicurativa risulti frazionata il requisito minimo per il pensionamento (totalizzazione).
Per quanto riguarda l'altra tecnica, quella del materiale trasferimento dei contributi (ricongiunzione), il primo intervento applicativo è stato quello rivolto a favore dei dipendenti pubblici.
La ricongiunzione implica non il semplice computo cumulativo dei periodi assicurativi maturati presso i diversi regimi, bensì il trasferimento effettivo dei contributi da una struttura assicurativa all'altra: il che significa che tutto il periodo assicurativo non rileva in via frazionata, ma va considerato come svolto interamente presso il regime di destinazione: con il calcolo, quindi, dell'intero trattamento pensionistico secondo la disciplina propria di quel regime.
L'operazione, peraltro, è onerosa.
Infatti, la scelta di far confluire tutti i vari spezzoni assicurativi nel regime più generoso, all'ovvio fine di "massimizzare" i benefici ricavabili dall'intero periodo di lavoro assicurato, comporta l'esigenza che l'interessato effettui versamenti aggiuntivi, a compensazione di quegli stessi benefici e dei correlati, maggiori oneri che la gestione previdenziale di destinazione chiamata a sostenere.

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