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Il litisconsorzio facoltativo


Secondo l’art 103 sul LITISCONSORZIO FACOLTATIVO “più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto e per il titolo, oppure quando la decisione dipende totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni”.
La possibilità che si abbia la riunione di più cause nello stesso processo è subordinata dalla legge alla presenza di connessione per l’oggetto o per il titolo. E’ possibile che si abbia litisconsorzio (che vuol dire “consorzio di parti”) meramente possibile (facoltativo) in quanto tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo.
Il processo resta unico, ma al suo interno possiamo distinguere più oggetti separati di cognizione e decisione.
La connessione rileva specialmente nella determinazione delle regole di competenza.
Ferma quindi restando l’esigenza della connessione,
a) più attori potranno agire contro uno o più convenuti, oppure
b) un solo attore potrà proporre più domande contro più convenuti.
Dal punto di vista processuale significa che ognuno dei coobbligati solidali può essere convenuto separatamente per esser condannato al pagamento dell’intero.
Un ipotesi è quella della pluralità di attori contro un solo convenuto.
Prendiamo l’esempio della contitolarità attiva: più creditori solidali che agiscono contro un solo debitore.
C’è un cumulo di domande perchè ognuno degli attori propone autonomamente domanda per l’intero. L’eventuale atto di citazione è un atto documentale unico contenente più domande.
Il primo comma dell’art 103 prosegue prevedendo che possa aversi litisconsorzio (facoltativo) “quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni”. Si tratta di un fenomeno in cui tra le domande non v’è una connessione in senso proprio, ma si può avere interesse ad una decisione unitaria perchè la soluzione di una unica finisce per condizionare la decisione di più cause.
Il codice non disciplina lo svolgimento del processo nel litisconsorzio facoltativo. Possiamo però far riferimento a due principi:
1. unità formale del procedimento;
2. indipendenza sostanziale delle cause cumulate.
Dalla mera facoltatività del cumulo di cause si ricava anche che le cause riunite ad un certo momento possono separarsi tra di loro. Così come si poteva giungere alla separazione di tali domande, lo stesso può accadere quando ci sono più parti.
Perchè il litisconsorzio è facoltativo, il giudice può disporre nel corso dell’istruzione “la separazione delle cause se vi è istanza di tutte le parti”.
Si ritiene giustamente che la valutazione sia discrezionale quando vi sia “istanza di tutte le parti”.
E’ consentita quindi anche la separazione dei processi.
L’art 279 n5 regola la separazione che interviene al momento della decisione.

La pluralità di parti: gli interventi di terzo. Rinvio.
E anche possibile che la pluralità di parti si realizzi in un momento successivo. Ciò avviene per i fenomeni cd. Di intervento (di terzi). Il terzo, interessato a che la sentenza lo coinvolga o ad impedire che in qualche modo essa lo danneggi, può partecipare al processo:
- volontariamente (art 105)
- chiamata in causa per iniziativa di una delle parti (106)
- su ordine del giudice (107).

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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