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Il procedimento


Passiamo ora ad esaminare le forme che presiedono al ricorso.
I termini per proporre il ricorso sono 60 gg dalla notificazione della sentenza, ovvero il solito anno dalla pubblicazione previsto dal primo comma dell’art 327.
Il ricorso per cassazione deve essere previamente notificato alla controparte. Il termine per ricorrere si intende rispettato se prima della sua scadenza è compiuta la notifica.
Il ricorso viene notificato secondo le regole generali al procuratore costituito, e, quindi, a colui che è stato procuratore della controparte per il giudizio d’appello.
Una volta notificato, il ricorso deve essere depositato in cancelleria entro 20 gg, a pena di improcedibilità, dall’ultima notificazione alle parti.
Una particolarità è che il fascicolo dell’appello e il fascicolo di primo grado che si trovavano presso il giudice d’appello, debbono essere trasferiti d’ufficio.

IL CONTRORICORSO
Il controricorso è la difesa dell’intimato, la forma della sua resistenza al ricorso.
Esso va notificato al ricorrente nel domicilio eletto dal ricorrente per il ricorso per cassazione. Per notificare il controricorso, la legge concede 40 gg di tempo; si hanno poi altri 20 gg, a partire dalla scadenza del primo termine, per il suo deposito.
Solo il resistente che ha proposto controricorso potrà poi presentare l’apposita “memoria illustrativa” prevista dall’art 378. Anche però in mancanza di controricorso, egli potrà partecipare alla discussione orale.
Il regime del ricorso contro le sentenze non definitive non coincide con quello dell’art 340 dettato per l’appello. Ai sensi del c3 dell’art 360 non sono passibili di ricorso immediato e diretto le sentenze c.d. “non definitive”, cioè la sentenza “che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio: il ricorso avverso tali sentenze può essere proposto solo “allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio” ,a “senza necessità di riserva”.
Una volta istaurato il giudizio di cassazione con la proposizione del ricorso, il procedimento si svolge senza necessità di atti di impulso di parte. Ne consegue che in cassazione non ha rilievo l’estinzione per inattività delle parti.

IL RICORSO INCIDENTALE
Il ricorso incidentale è la modalità specifica dell’impugnazione incidentale nel giudizio di cassazione: “ricorso anch’esso come il “principale”, ma contenuto nel controricorso.
Al resistente che vuole limitarsi a difendersi, replicando ai motivi contenuti nel ricorso, basta il semplice controricorso, con cui egli non impugna capi della sentenza di appello.
Il contoricorso oltre a fungere da veicolo di resistenza al ricorso, è anche l’atto in cui è “ospitato” l’eventuale ricorso incidentale.

LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SENTENZA
Anche nel corso del giudizio di cassazione è possibile che sorga l’esigenza di ottenere la sospensione dell’esecuzione: di fronte alla sentenza di primo grado esecutiva, si può chiedere al giudice dell’appello di sospendere provvisoriamente l’esecutività se ricorrono particolari motivi.
Lo stesso meccanismo si può avere anche nel rapporto tra la sentenza di appello e il ricorso per cassazione. La sentenza di appello di condanna è esecutiva, ma potrebbe essere opportuno sospenderne l’efficacia in casi particolari.
A questo pensa l’art 373 secondo cui, in caso di grave ed irreparabile danno, si può avere la sospensione della esecuzione e, ancora prima, della stessa esecutorietà della sentenza.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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