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La certezza dell’esistenza e l’obiettiva determinabilità dell’ammontare


Per essere chiamato a partecipare al calcolo del reddito relativo al periodo di competenza un componente di reddito deve essere giudicabile  come certo nell’an ed obiettivamente determinabile nel quantum. Se manca anche solo uno dei due la rilevazione deve essere rimandata al momento in cui entrambi si realizzano (art.109 c.1 parte seconda). La rilevanza delle condizioni si applica solo a quei componenti di reddito che fanno riferimento, per la loro rilevazione, al criterio di competenza mentre non viene applicata per i componenti che si rifanno al criterio di cassa.
- An: non confondere certezza con definitività. La certezza deriva dalla ricerca di un vincolo giuridico, da cui deriva il credito o il debito, avente origine in un contratto, in un fatto illecito, in un atto della pubblica autorità o direttamente nella legge.
- Quantum: deve essere determinato in modo obiettivo. Si richiede quindi la determinabilità e non la determinatezza. Però non basta che l’elemento reddituale venga quantificato in base a mere congetture o calcoli probabilistici. Non va infatti dimenticato che, ai sensi dell’art.107 c.4, non sono ammessi, nella determinazione del reddito, accantonamenti diversi rispetto a quelli previsti dal legislatore e che tutti i debiti presunti e stimati devono essere iscritti in fondi rischi alimentati attraverso gli accantonamenti.
Come detto devono verificarsi entrambe le condizioni per poter iscrivere  l’ammontare in bilancio. Non occorre per forza che alla fine dell’esercizio la realizzazione di queste condizioni sia effettivamente conosciuta, purché sia conoscibile, con l’ordinaria diligenza, prima della predisposizione del bilancio e della dichiarazione dei redditi. Può risultare anche successivo il momento dell’acquisizione di una documentazione atta a comprovare l’avveramento del fatto da cui sorge il credito o il debito.

Nel caso in cui un contribuente iscriva un costo non ammissibile o tolga un ricavo che invece era da iscrivere, l’amministrazione può dichiarare indeducibile il costo e sottoporre a tassazione il ricavo senza dover impugnare il bilancio. Con questo si vuole sottolineare che nell’art.109  il legislatore non ha voluto concedere al contribuente alcun margine di opzione. Tale vincolo è però anche per l’amministrazione perché essa non potrà andare a recuperare a tassazione un ricavo in un periodo diverso da quello di competenza, argomentando che il contribuente non lo ha imputato al periodo di competenza, né può dichiarare indeducibile, nel periodo di competenza un costo, argomentando che il contribuente lo ha già dedotto in un esercizio precedente.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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