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Gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale


Le imposte ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili secondo il criterio di cassa e non quello di competenza.  Per quello che attiene alle prime categorie, l’art. 99 qualifica come indeducibili nella determinazione del reddito le imposte sui redditi nonché quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, ovvero le imposte nelle quali l’imprenditore interviene come sostituto. Irrilevante è invece la semplice rivalsa economica. L’indeducibilità comporta che le imposte in questione non debbano incidere sull’importo del reddito da sottoporre ad imposizione. Ne consegue che, se esse vengono imputate al conto economico nella compilazione della dichiarazione dei redditi, il conto economico deve essere rettificato in aumento per cancellare gli effetti su di esso dell’inserimento tra gli elementi negativi delle imposte. La variazione in aumento non è invece necessaria quando il risultato del conto economico non è stato influenzato da tali imposte, o perché non sono state imputate al conto economico, o perché la loro imputazione al conto economico è stata bilanciata dall’imputazione al medesimo delle somme conseguite a titolo di rivalsa. Sono inoltre indeducibili quelle imposte che sono qualificate tali dalla normativa che le riguarda come l’Irap e l’ICI.
Il criterio di cassa è derogato dalla previsione della deducibilità degli accantonamenti effettuati in considerazione delle imposte che risultano dovute sulla base di determinati atti, e precisamente sulla base delle dichiarazioni presentate, degli accertamenti e dei provvedimenti degli uffici. Se simili accantonamenti sono stati operati in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio e dedotti nel computo del reddito d’impresa, il pagamento effettivo dell’imposta,avvenuto in un periodo di imposta successivo, non si riflette sul reddito di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo accantonato e già dedotto. Se però l’imposta pagata è inferiore a quella accantonata, l’eccedenza concorre a formare il reddito in qualità di sopravvenienza attiva. Nello stesso modo concorre a formare il reddito in qualità di sopravvenienza attiva l’intero importo accantonato e dedotto, ove l’imposta risulti alla fine non dovuta.
Per quanto attiene invece agli oneri contributivi, anch’essi concorrono a formare il reddito con riferimento al periodo di imposta nel quale avviene il loro pagamento.  Deve però trattarsi di una formale deliberazione dell’associazione beneficiaria e non si deve dunque trattare di apporti spontanei.
L’art. 100 elenca poi tutta una serie di elargizioni liberali, effettuate a favore di organizzazioni operanti in settori di utilità sociale, come l’educazione, l’istruzione, la ricreazione, l’assistenza sociale e sanitaria…..Nonostante il difetto di inerenza all’attività imprenditoriale, concorre, quale componente negativo di reddito, pur se entro determinati limiti e a determinate condizioni.
Nell’ambito del suddetto elenco, un posto a sé occupa la fattispecie relativa alle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali. In quest’ipotesi difatti la norma consente, se il bene è qualificabile come strumentale, all’ordinaria disciplina relativa alle spese di manutenzione e riparazione, nonché, se il bene è un immobile meramente patrimoniale, alla norma che vieta di dedurre le spese ad esso relative.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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