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I consolidati e la tassazione per trasparenza: inquadramento generale


Il consolidato nazionale, disciplinato dagli articoli da 117 a 129, consente, su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano, di determinare in capo alla controllante un’unica base imponibile, corrispondente alla somma algebrica degli imponibili delle società partecipanti. Si affianca al consolidato mondiale, disciplinato dagli articoli da 130 a 142, il quale permette alla controllante di includere nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie controllate non residenti.
Il fine di tale normativa è quello di consentire l’introduzione di un meccanismo di tassazione unitaria capace quanto meno di permettere al loro interno la compensazione delle perdite sofferte da alcune società con i redditi conseguiti da altre società.
Tuttavia, mentre il consolidato mondiale, operando attraverso un consolidamento proporzionale, si limita a prospettare un rimedio ai vincoli creati dall’introduzione del regime di partecipation exemption, il consolidato nazionale, comportando il consolidamento integrale, travalica tale ambito per plasmar un meccanismo di tassazione unitaria di soggetti giuridicamente distinti.
Si combina a queste prospettive la tassazione per trasparenza, disciplinata nelle sue due forme dagli articoli 115 e 116. È  mezzo di tassazione delle partecipanti permettendo la confluenza nell’imponibile di ciascuna di esse, della parte di reddito o perdita della partecipata che le compete in ragione della quota di partecipazione detenuta; ma è anche, nella sostanza, mezzo di tassazione unitaria di più soggetti, in quanto, poiché tutto il reddito o tutta la perdita della partecipata si trasferisce sulle partecipanti, la tassazione della partecipata si confonde con quella di queste ultime.
Mentre tutti gli altri istituti nominati (consolidati e tassazione per trasparenza di cui all’articolo 115) operano esclusivamente a livello societario, permettendo di includere nell’imponibile di una società il reddito o la perdita di un’altra società partecipata, la tassazione per trasparenza di cui all’articolo 116 si spinge a livello delle persone fisiche.
L’articolo 117 c. 1 ammette a partecipare alla tassazione di gruppo le società e gli enti commerciali residenti fra i quali esiste un rapporto di controllo. Le società cooperative, gli enti commerciali residenti e, a certe condizioni, la società non residenti (devono sussistere accordi contro le doppie imposizioni e che svolgano nel territorio dello Stato in attività di impresa mediante stabile organizzazione) e sono invece optare solo in qualità di consolidanti.
Tra le società che esercitano l’opzione deve sussistere, fin dall’inizio di ogni esercizio in cui si avvale della stessa, il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359 c. 1 n. 1; occorre cioè che la consolidata e disponga, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della consolidata. La consolidata e deve cioè possedere una partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale per una percentuale superiore al 50%; una partecipazione diretta o indiretta all’utile di bilancio per una percentuale superiore al 50%.
L’opzione è vietata alle società che fruiscono della riduzione dell’aliquota ires; a quelle sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa; a quelle che hanno optato, in qualità di partecipate, per la tassazione per trasparenza; ed inoltre, ma solo in qualità di consolidate, a quelle che hanno optato per il consolidato mondiale.
L’opzione è esercitata congiuntamente dalla consolidante e dalla consolidata ed è irrevocabile per un periodo di tre anni; la consolidante peraltro può optare con più consolidate, contestualmente o in tempi diversi; non può invece optare come consolidata con altra società, né una consolidata può optare come consolidante con un’altra società.
 L’efficacia dell’opzione è subordinata alla sua comunicazione all’agenzia delle entrate, a cura della consolidante, all’identità di esercizio delle società che la effettuano e all’elezione di domicilio, da parte di ciascuna consolidata, presso la consolidante.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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