Skip to content

La determinazione della base imponibile e dell’imposta


L’opzione per il consolidato nazionale non altera la disciplina del calcolo del reddito delle singole società partecipanti; questo continua infatti a seguire le regole ordinarie.
Per l’articolo 118 comma quattro non concorrono a formare il reddito, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le società partecipanti in contropartita dei vantaggi fiscali, rispettivamente, attribuiti o ricevuti: sono definiti questi versamenti compensativi.
Per l’articolo 128, qualora nei 10 anni che precedono quello dell’opzione siano state dedotte dalla controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l’opzione, delle svalutazioni ricollegabili a rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo del patrimonio della partecipata se, rispettivamente superiori o inferiori a quelli contabili, sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, in proporzione i rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tale differenza. La funzione è di impedire una doppia deduzione di quegli oneri che danno vita a cosiddetti fondi tassati, doppia deduzione che si manifesterebbero una prima volta nella forma della svalutazione della partecipazione, ed una seconda nella forma del componente negativo del reddito della partecipata, corrispondente alla rettifica di valore o all’accantonamento recuperato a tassazione, quando ricorrono le condizioni per la sua deduzione.
Il rimedio interessa unicamente le svalutazioni che dipendono da diminuzioni del patrimonio netto determinate da rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente non riconosciuti. Ed impone, sino a concorrenza degli importi delle suddette rettifiche e i suddetti accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, l’allineamento del maggior valore fiscalmente riconosciuto del patrimonio della consolidata al minor valore fiscalmente riconosciuto dalla partecipazione.
Dopo aver calcolato il reddito proprio ad aver acquisito la conoscenza dei redditi delle singole consolidate, la consolidante deve determinare il reddito imponibile del gruppo sommando algebricamente e per l’intero importo dei redditi e le perdite di tutte le partecipanti.
Le eventuali perdite delle singole società relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo non possono essere messe in comune, e quindi scomputate dal reddito di gruppo. Devono invece essere utilizzate dalla società che le ha conseguite al fine di ridurre il proprio reddito, come quanto previsto dall’articolo 118 comma due. È evidente la funzione antielusiva della regola, la quale serve ad impedire l’acquisto di partecipazioni di società in perdita al solo scopo di utilizzarne le perdite fiscalmente riconosciute per compensare gli utili di gruppo, mediante opzione per il consolidato.
Sino alla loro soppressione ad opera della legge finanziaria per il 2008, al reddito di gruppo la consolidante poteva apportare le rettifiche di consolidamento.
La prima rettifica di consolidamento indicata dall’articolo 122 permetteva di escludere dalla base imponibile di gruppo l’intero importo dei dividendi distribuiti dalle consolidate, sottraendo al prelievo anche quel 5% che sopravviveva alla applicazione del regime ordinario di cui all’articolo 89. L’esenzione spettava anche sui dividendi costituiti da utili conseguiti dalle controllate prima dell’adesione alla tassazione consolidata.
La seconda rettifica consentiva di rideterminare il pro-rata patrimoniale di cui all’articolo 97, senza tenere conto dei finanziamenti contratti per l’acquisto di partecipazioni in società incluse nel consolidato.
Infine la consolidante poteva operare una variazione in diminuzione pari alla differenza tra il valore di libro e quello fiscalmente riconosciuto dei beni che erano stati scambiati in regime di neutralità fiscale. L’articolo 123 permetteva infatti alle partecipanti al consolidato nazionale di trasferire ad altra società partecipanti beni, diversi da quelli che producono ricavi e plusvalenze esenti, in regime di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti e cioè senza l’emersione di plusvalenze fiscalmente rilevanti.
Per impedire un impiego elusivo di questa disciplina era vietato l’utilizzo delle perdite precedenti l’opzione, sia per compensare le plusvalenze realizzate dalla società cedente, le quali concorrevano pur sempre alla determinazione del suo risultato reddituale, sia per compensare le plusvalenze realizzate dalla società cessionaria con la successiva cessione a terzi o infragruppo dei beni acquisiti in regime di neutralità.
Abrogate le tre rettifiche di consolidamento previste dalla riforma della riforma del 2003, la legge finanziaria per il 1008  ne ha introdotta una nuova: si tratta della rettifica relativa gli interessi passivi, indeducibili in ragione dei limiti alla loro deduzione fissati dalla stessa legge finanziaria. Il comma sette dell’articolo 96 stabilisce che detti oneri, se indeducibili in capo alla società aderente al consolidato nazionale che gli ha sostenuti, possono essere utilizzati in abbattimento del reddito di gruppo quando altre società partecipanti al consolidato presentano, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente, in quanto non integralmente sfruttato per dedurre gli interessi passivi sostenuti da queste ultime.
 La consolidante ha dunque la possibilità di ridurre l’imponibile di gruppo scomputando dallo stesso gli interessi passivi che risultano indeducibili presso la società che li ha sostenuti, laddove un’altra società partecipante al consolidato manifesti 130% di ROL capiente.
Per dedurre a livello di gruppo gli interessi passivi e gli oneri assimilati non dedotti a livello individuale dalle partecipanti, la consolidante può dunque sfruttare oltre alle eccedenze di ROL delle società partecipanti al consolidato, anche quelle delle società controllate non residenti.
Una volta determinata la base imponibile consolidata, la consolidante deve presentare la dichiarazione dei redditi di gruppo. Il riporto a nuovo della perdita risultante dalla somma degli imponibili e la liquidazione dell’unica imposta dovuta o dell’unica eccedenza rimborsabile o riportabile al nuovo competono alla sola consolidante sulla quale gravano inoltre gli obblighi di versamento a saldo e in acconto relativi alla predetta imposta.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.