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I regimi speciali: le imprese minori, le imprese di allevamento, le imprese che esercitano determinate attività agricole, la tonnage tax


Sono considerate imprese minori quelle che sono ammesse dall’art. 18 del d.p.r. 600/1973 alla tenuta di una contabilità semplificata, e cioè le società di persone a forma commerciale e le persone fisiche che esercitano attività d’impresa con ricavi non superiore ad euro 309.874,14, se il loro oggetto è la prestazione  di servizi, o ad euro 516.456,90, se il loro  oggetto è diverso. Le ridotte dimensioni di queste imprese hanno suggerito al legislatore di provvedere ad un alleggerimento degli obblighi contabili, e ad snellimento dell’attività di calcolo del reddito imponibile.
Quest’ ultimo non viene infatti determinato col meccanismo delle variazioni in aumento e in diminuzione al risultato netto del conto economico, ma mediante la contrapposizione dei componenti positivi ai componenti negativi del reddito.
L’art 66 prevede che il reddito in questione debba essere calcolato a partire dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi, dei dividendi, degli interessi attivi e dei proventi immobiliari, e l’ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo. Questa differenza deve essere aumentata delle rimanenze finali e diluita dalle esistenze iniziali. Il risultato finale, infine, deve essere aumentato  delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive, e diminuito delle minusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze passive. La deduzione delle quote d’ammortamento dei beni strumentali e immateriali è ammessa solo se è tenuto il registro dei cespiti ammortizzabili. Non è ammessa la deduzione degli accantonamenti a fondi, salvo quelli d previdenza.
Un regime speciale, con riferimento alla determinazione del reddito imponibile, è previsto anche per le imprese di allevamento, quando superano i limiti delineati dall’art. 32, comma secondo, lettera b).
Analoga possibilità è prevista per determinate attività agricole pure se sconfinanti  rispetto all’area definita dall’art. 32.
Infine, la riforma del 2003 ha introdotto un regime forfetario di determinazione dell’imponibile per i redditi che le società di capitali residenti  ricavano dall’attività di trasporto marittimo internazionale. L’intervento si colloca in una prospettiva di incentivazione della industria armatoriale e di rafforzamento della competitività del settore del trasporto marittimo  in ambito comunitario.

L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLA SOCIETÀ. LA STABILE ORGANIZZAZIONE
Nella determinazione del reddito imponibile delle società e degli enti non residenti un ruolo di grande rilievo viene assunto dalla stabile organizzazione.
La nozione tradizionale ci pone davanti a due tipi di stabile organizzazione:
- quella materiale, contraddistinta dall’esistenza di una struttura fissa mediante la quale l’impresa estera svolge nel territorio dello Stato  direttamente la propria attività; ci possono  alcune ipotesi  nella quale una sede fissa d’affari non costituisce stabile organizzazione, in quanto l’attività esercitata per mezzo si manifesta ausiliaria, e perciò non idonea ad integrare una parte essenziale e significativa dell’attività  dell’impresa estera. In particolare, prevede che la stabile organizzazione non venga riconosciuta quando:
- Si fa uso di un’installazione ai soli fini di deposito o consegna di beni dell’impresa;
- I beni e le merci dell’impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito e di cosegna;
- I beni e le merci dell’impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
- Una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini  di acquistare beni o merci o di raccoglie informazioni per l’impresa;
- Una sede fissa di affari è utilizzata per lo svolgimento di un’attività preparatoria o ausiliaria.
- quella personale, caratterizzate dalla presenza di un’attività negoziale a favore dell’impresa estera posta in essere con carattere di abitualità da intermediari qualificati, aventi poteri vincolanti verso l’impresa estera. Non vi è, però stabile organizzazione personale, se l’intermediario è indipendente giuridicamente dall’impresa estera, ed opera nell’ambito della sua ordinaria attività.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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