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Fisionomia dell’IVA sotto il profilo economico – finanziario e ragioni dell’introduzione nel nostro ordinamento


L’imposta sul valore aggiunto costituisce un prelievo sui consumi, mediante la tassazione, con aliquota proporzionale al corrispettivo, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’ esercizio o di arti o di professioni; tale imposta si applica anche sulle importazioni. Lo schema applicativo è il seguente: gli imprenditori o lavoratori autonomi (soggetti Iva)devono l’mposta gravante sulle cessioni di beni  o prestazioni di servizi da essi effettuate, ma avendo l’ obbligo di rivalersi nei confronti di cessionario committenti neutralizzano il carico dell’ imposta. Ma poiché i cessionari e committenti possono a loro volta, se hanno acquistato i beni o servizi nell’ esercizio di un’ attività di impresa, detrarla da quella dovuta all’erario per le cessioni o prestazioni che effettuano. Dunque per i soggetti Iva l’ imposta è neutrale, infatti quella sulle operazioni attive pesa sui clienti, mentre quella sugli acquisti è recuperata compensandola con la prima. Dunque il tributo grava sui consumatori finali. Qualora non vi sia il diritto per i cessionari e i committenti di detrarre l’ imposta, questa colpisce questi ultimi, ma ciò si verifica eccezionalmente. Perciò l’iva è, strutturalmente un’ imposta plurifase non cumulativa, poiché l’Erario acquisisce ad ogni passaggio solo la differenza tra l’imposta sulle operazioni attive e quella sugli acquisti. Codesta differenza assoggetta ad imposizione solo il valore aggiunto formatosi presso il singolo soggetto Iva. Tale denominazione attribuita all’imposta fotografa efficacemente il carattere di prelievo per segmenti, tuttavia non segnala il carattere essenziale del tributo, che consiste nel fatto che tale imposta grava sui consumi. Infatti tale tributo è pagato da chi acquista beni o servizi per il consumo, e solo a costoro (in linea di principio) è precluso il diritto a detrarre l’imposta. Inoltre il consumatore paga l’imposta sul valore pieno. La disciplina dell’iva nel nostro ordinamento si pone come attuazione delle Direttive Comunitarie che ne hanno imposto l’adozione e fissato la disciplina vincolando il legislatore e l’interprete costruire regole ad esse conformi. Nella disciplina iva oltre alle operazioni in cui si applica l’ imposta, vi è una più ampia area di operazioni rilevanti ai fini del tributo poiché produttive di effetti sostanziali e formali; al di fuori si pongono le operazioni ‘non iva’, o ‘fuoricampo’, o ‘escluse’o ‘non soggette’, in quanto prive di uno dei requisiti di carattere generale che identificano le prime, o in base ad una esplicita norma di esclusione.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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