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Le liti sulla sostituzione


Fra sostituto e sostituito può nascere conflitto di interessi.
Il sostituto generalmente non ha interesse a sottrarsi all’obbligo della ritenuta in quanto le relative somme non resterebbero a lui, ma andrebbero in capo al sostituito. Tendenzialmente il sostituto tende a largheggiare e anche in ipotesi dubbie tende lo stesso ad effettuare le ritenute ponendo così a carico del sostituito l’onere di chiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria.
Qualora si instauri una lite fra sostituto e sostituito circa l’assoggettabilità o meno di una determinata somma a ritenuta ci si domanda quale sia la giurisdizione competente.
Sotto un primo profilo si potrebbe ritenere competente alla risoluzione di queste controversie il giudice civile. Tuttavia la sentenza civile  avrebbe effetto solo tra le parti della lite, cioè fra sostituto e sostituito, non potendo quindi essere opponibile anche all’amministrazione finanziaria estranea alla lite civile (si ricadrebbe in questo caso in una di quelle ipotesi di giudicato che non si estende a chi è rimasto fuori dalla causa).
La soluzione più corretta e accreditata dalla maggioranza della giurisprudenza risulta essere quella per cui le controversie fra sostituto e sostituito siano di competenza delle commissioni tributarie per il principio del litisconsorzio necessario poiché è bene che in giudizio siano presenti tutte le parti interessate, in particolare il sostituto, il sostituito e l’amministrazione finanziaria.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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