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Nullità dell’avviso di accertamento

Nullità dell’avviso di accertamento


L’art 21 octies dice che se l’atto ha violato delle regole di procedimento (formali), ma il suo contenuto è corretto non può essere annullato.
L’unica cosa che rileva è il contenuto, (se ho evaso non c’è nulla da fare). Nel caso in cui non ho evaso posso fare qualcosa?
In realtà l’art 21 octies non dice che conta solo il contenuto, ma dice che gli atti automatici, cioè quelli che per definizione non possono avere alcun altro tipo di contenuto, non possono essere annullati per ragioni formali.
Senonchè, l’atto di accertamento è un atto vincolato (si deve rispettare la legge) ma non per questo è un atto automatico.
Nell’accertamento tributario ci sono grossi poteri valutativi, quindi l’art 21 octies non si applica all’accertamento tributario, anche se resta salva la possibilità di far valere tutti i vizi di forma, anche se non cambia il risultato (anche se poi l’evasione non c’è stata).
Un problema particolare resta la motivazione che potrebbe essere considerata inutile.
In realtà l’art. 42  del D.P.R. 600/1973 dice che se manca motivazione l’atto è nullo e poi la motivazione non è solo requisito formale ma è contenuto essenziale dell’atto.
Bisogna però stare attenti a parlare di nullità, perché nessun giudice tributario ha mai detto che se manca la motivazione allora l’atto è inesistente.
Quindi questa nullità è da considerarsi nel senso dell’annullabilità.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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