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Le Fonti del Diritto Tributario - Articolo 53.2 della Costituzione


L'ARTICOLO 53.2 DELLA COSTITUZIONE CIRCA LA PROGRESSIVITÀ DEL TRIBUTO

- Ex art. 53.2 della Costituzione, “il sistema tributario è informato a criteri di progressività”, quale modalità legislativa di elaborazione dei tributi, ulteriore rispetto a quella ex art. 53.1 della Costituzione (di cui sopra). Dicesi tributo progressivo, il tributo che cresce più che proporzionalmente al crescere della ricchezza. Progressività vuol dire non proporzionale. Allora un tributo proporzionale è un tributo tale che alla ricchezza 100 corrisponde un tributo 10, alla ricchezza che raddoppia (200) corrisponde un tributo 20. Progressivo vuol dire, per esempio, che “se la ricchezza è 100 il tributo è 10, se la ricchezza è 200 il tributo anziché essere 20 è 30”.
Perché la Costituzione dice che il sistema è improntato/ispirato a criteri di progressività? Per la c. d. teoria del cucchiaio di minestra: si dice che il contribuente “è come uno che sta seduto al tavolo, ha fame e mangia la minestra; i primi cucchiai di minestra gli fanno più piacere, lo nutrono di più, se li gusta di più, ma, man mano che mangia, poiché si avvicina alla sazietà, i cucchiai gli danno meno piacere”.
L’economia finanziaria rovescia questo discorso, sostenendo che, se toglie il primo cucchiaio di minestra, fa dispetto peggiore che se toglie l’ultimo”: chi è molto ricco patisce molto meno a vedersi sottrarre da un’imposta le frazioni marginali più alte! Alla base di questo ragionamento, sta il principio dell’uguaglianza del sacrificio, previa interpretazione di buon senso dell’art. 53.2 della Costituzione, secondo cui i contribuenti devono tendenzialmente sacrificarsi nella stessa misura: per avere un X sacrificio in capo ad un povero, basta toglierli una catasta di mele, mentre, per avere lo stesso sacrificio X (a livello di danno patito) da uno stramilionario, bisogna toglierli molto di più!
Perciò, ex art. 53.2 della Costituzione, il sistema tributario, ispirato alla regola della minestra, la deve tendenzialmente realizzare: non tutti i tributi devono essere progressivi, ma è sufficiente che vi siano delle forme di progressività.; infatti, questa è una regola generale di tipo programmatico, che, oltre ad autorizzare il legislatore ad elaborare tributi progressivi (Pertanto, una funzione di questa norma, ulteriore a quella programmatica, è quella di legittimare le norme sostanziali tributarie che prevedono un tributo progressivo), è un invito al legislatore, che tendenzialmente dovrà muoversi in questa direzione ?

IN PARTICOLARE, DATA LA NATURA PROGRAMMATICA DELL’ART. 53.2 DELLA COSTITUZIONE, SE L’ORDINAMENTO TRIBUTARIO NON PREVEDESSE IMPOSTE PROGRESSIVE, SAREBBE DIFFICILE FARNE UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, PERCHÉ BISOGNEREBBE CHIEDERE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DI AGGIUNGERE QUALCOSA E QUESTA NORMA PARE NON PERMETTERLO!?

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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