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Le Fonti del Diritto Tributario - Articolo 23 della Costituzione


L’ARTICOLO 23 DELLA COSTITUZIONE

- Ex art. 23 della Costituzione “nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, quale esplicitazione delle fonti del diritto tributario: la risposta alla domanda “Dove si trova il diritto tributario?” è “Il diritto tributario è fatto principalmente di leggi”.
Questa è una riserva di legge relativa, inerente le norme tributarie sostanziali/la disciplina del tributo: non tutta la disciplina dei tributi deve trovarsi nella legge, ma ivi devono trovarsi gli elementi essenziali (=chi sono i soggetti passivi/i privati obbligati, quale ricchezza è colpita dal tributo e quanto di quella ricchezza deve essere assoggettata al prelievo fiscale) che, se non sono previsti dalla legge, determinano l’incostituzionalità del tributo.
È possibile che non sia indivuduato al centesimo di € il quantum e/o non sia precisamente individuata l’aliquota: ai fini della costituzionalità del tributo, l’importante è che la legge tributaria riporti un minimo e un massimo di quantum e/o di aliquota.
ESEMPIO: La legge istitutiva dell’ICI (=Imposta Comunale sugli Immobili), che è costituzionalmente valida, afferma cjhe i Comuni, nell’applicare questa imposta, possono imporre un’aliquota da tot (una volta era 4 per mille) a tot (una volta era 7 per mille): ovviamente, i Comuni applicano il tot massimo!
La riserva di legge relativa ex art. 23 della Costituzione riguarda né la disciplina del procedimento amministrativo che devono seguire le amministrazioni finanziarie, né il processo tributario; in particolare, la riserva di legge relativa alla disciplina dei processi è dettata ex art. 101 della Costituzione, secondo cui “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”.

COSA SI INTENDE PER LEGGE?
Intanto, in questa nozione sono compresi sia la legge approvata dal Parlamento, sia il decreto legislativo ed il decreto legge; inoltre, sono comprese le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano.
I regolamenti e le direttive, quali fonte comunitarie, possono essere fonti del diritto tributario italiano, ma non lo sono perché rispettano la riserva di legge ex art. 23 della Costituzione, bensì perché ex art. 10.1 della Costituzione “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”: le fonte comunitarie sono autonome , perciò, nei loro confronti non sussiste un problema di riserva di legge.
Tuttavia, non esiste realmente un codice tributario: ci sono molte leggi in numero indeterminato, ma non c’è un’unica legge tributaria, il che, comunque, non significa che non ci sono leggi importanti.
Le leggi fondamentali del diritto tributario, di cui tratteremo, sono le seguenti:
1)lo Statuto del Contribuente (Lex 212 del 2000), costituita da un esiguo numero di articoli, che fissano una serie di principi generali - ed assimilabile per importanza alle norme Costituzionali -;
2)il Testo Unico delle imposte sui redditi (Decreto legislativo 917 del 1986), che disciplina tutte le imposte sui redditi;
3)il Decreto IVA (D.P.R. 633 del 1972 e modifiche successive), che disciplina l’IVA;
4)il DPR 600 del 1973, che disciplina la procedura amministrativa/l’accertamento delle imposte sui redditi (In altre parole, disciplina come l’amministrazione finanziaria va a scoprire la ricchezza nascosta dai contribuenti e come si modella il procedimento di accertamento);
5)il Decreto Legislativo 546 del 1992, che disciplina il contenzioso tributario (=Processo davanti ai giudici tributari).

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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