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INTRODUZIONE ALLA TESORERIA DECENTRATA


Il servizio di tesoreria provinciale dello Stato è affidato alla Banca, in seguito ad una convenzione stipulata tra il ministero del Tesoro ed il governatore della Banca d'Italia stesso.
Questa sistemazione tecnico-giuridica, all'interno della quale hanno trovato spazio gli uffici di Tesoreria provinciale dello Stato, trova le sue basi nei seguenti documenti:
- regio decreto legge 10 dicembre 1894, n. 533 (decreto legge 10 dicembre 1894), convertito nella legge 8 agosto 1895,n. 436 (legge 8 agosto 1895);
- regio decreto legge 4 giugno 1925, n. 835 (decreto legge 4 giugno 1925).
Gli uffici della Tesoreria provinciale dello Stato non sono amministrazioni periferiche del ministero del Tesoro, bensì sezioni della Banca d'Italia. Quest'ultima, pur mantenendo con il dicastero appena citato un peculiare rapporto di colleganza ed un ridottissimo grado di autonomia operativa, non è tecnicamente e giuridicamente un ufficio gerarchicamente subordinato al Ministero, ma un istituto di emissione da esso separato.
Il compito della tesoreria provinciale consiste nella regolazione, nel controllo e nella organizzazione dei flussi di denaro circolante e dei titoli del debito pubblico a livello provinciale. Tale attività coinvolge tanto le amministrazioni periferiche dello Stato quanto i soggetti privati che con queste amministrazioni si trovano ad instaurare rapporti economici; alle tesorerie provinciali, inoltre, si rivolgono i privati e pubblici risparmiatori che desiderino acquistare titoli del debito pubblico.
Gli uffici della Banca d'Italia operano, nell'attività di gestione dei servizi di tesoreria provinciale dello Stato, come persone giuridiche titolari di ufficio statale.
Anche la Banca d'Italia è legata allo Stato da un rapporto di servizio e da un rapporto organico; il rapporto di servizio comporta una serie di obblighi reciproci delle due parti, mentre il rapporto organico si sostanzia nel cosiddetto “rapporto di immedesimazione”,secondo il quale l'imputazione della fattispecie è direttamente operata allo Stato, di modo che gli atti dei funzionari della Banca d'Italia preposti ai servizi di tesoreria provinciale devono considerarsi imputabili in via immediata allo Stato medesimo.
Il servizio di tesoreria provinciale dello Stato è esercitato in ogni capoluogo di provincia da un'apposita sezione dell'istituto di emissione denominata "Banca d'Italia. Servizio tesoreria provinciale dello Stato. Sezione di (integrata dal nome della provincia)".
Passando ad esaminare le attività ed il funzionamento della Tesoreria provinciale dello Stato, si vuole evidenziare che, ai sensi del regio decreto legge 4 giugno 1925, n. 835, la Direzione generale del Tesoro detiene la vigilanza sul regolare andamento del servizio di tesoreria, vigilanza esercitata anche tramite il corpo degli ispettori per i servizi provinciali del Tesoro.
Le amministrazioni periferiche dei vari ministeri, inoltre, hanno la facoltà di esaminare, presso le sezioni della tesoreria provinciale ed attraverso propri funzionari autorizzati, le operazioni concernenti la parte di servizio disimpegnata per loro conto dalle sezioni medesime.
Da questo punto di vista, però, la legge prevede che ogni disposizione da impartire alle sezioni di tesoreria provinciale da parte delle amministrazioni centrali o periferiche sia preventivamente concordata con la direzione generale del Tesoro.
La tesoreria provinciale si occupa di:
- Ricevere i versamenti di denaro dalle amministrazioni pubbliche ed imputarli nel bilancio;
- Ricevere e restituire i depositi provvisori o definitivi effettuati dalle amministrazioni periferiche dello Stato;
- Emettere documenti di quietanza in entrata o certificati sostitutivi di vario genere;
- Ricevere i titoli di spesa e gli ordini di pagamento e provvedere ai relativi pagamenti;
- Prenotare e spedire i titoli il cui pagamento possa essere effettuato fuori dal capoluogo di provincia;
- Ricevere, custodire o consegnare i titoli ed i valori relativi al debito pubblico;
- Ricevere e custodire la scorta annuale di buoni del tesoro ordinari al portatore, in bianco, al fine della successiva emissione e consegna agli acquirenti;
- Effettuare le operazioni disposte dalla Direzione generale del Tesoro per movimento di fondi sia tra le sezioni di tesoreria provinciale, sia tra queste e la Tesoreria centrale o la Zecca dello Stato;
- Ricevere ed eseguire gli atti rivolti a sospendere o ad impedire pagamenti dello Stato ed inviare gli atti medesimi all'Avvocatura dello Stato ed alle amministrazioni pubbliche interessate;
- Redigere annualmente dei sotto-conti giudiziali da trasmettere all'amministrazione centrale della Banca d'Italia per la compilazione dei conti giudiziali; le tesorerie provinciali devono inoltre inviare gli stessi conti alla direzione generale del Tesoro o alle aziende ed amministrazioni autonome per il successivo controllo della Corte dei Conti.

Tratto da TESORERIA PUBBLICA IN ITALIA di Andrea Balla
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