Skip to content

Le altre sezioni della risoluzione n. 687 e il significato dell’accettazione da parte dell’Iraq


La risoluzione n. 687 si completa con le seguenti sezioni:
G)
decide che, in conformità con l’impegno assunto di facilitare il rimpatrio di tutti i Kuwaitiani e i cittadini di Paesi terza, l’Iraq coopererà in tutta la misura necessaria con il Comitato internazionale della Croce rossa comunicandoli degli elenchi di dette persone, facilitandogli l’accesso a tutte queste persone, qualunque sia il luogo in cui esse si trovino o siano detenute e facilitando le sue ricerche relative a tutti i Kuwaitiani e i cittadini di Stati terzi dei quali si ignora ancora la sorte.
H)
esige dall’Iraq che esso informi in Consiglio di sicurezza che non commetterà né faciliterà alcun atto di terrorismo internazionale.
Per quanto riguarda la sezione H va notato che, con delle lettere l’Iraq ha dichiarato al Consiglio di sicurezza che esso è parte delle convenzioni internazionali contro il terrorismo e non ha mai perseguito politiche favorevoli al terrorismo internazionale.
Sembra che nella sostanza la risoluzione in esame svolga una funzione analoga a quella di un trattato di pace, volto a imporre allo Stato vinto le condizioni di pace e sia quindi da collocare nel quadro dei rapporti postbellici, piuttosto che nell’ambito delle competenze del Consiglio di sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Ciò non esclude che essa vada qualificata formalmente quale atto del Consiglio di sicurezza --> in questo senso è decisiva la stessa volontà dichiarata dal Consiglio di agire in base al capitolo VII della Carta. E’ quindi da ritenere che esse fosse produttiva di effetti obbligatori a prescindere dall’accettazione dell’Iraq --> la risoluzione n. 687 ben può inquadrarsi negli articoli 39 e 41 della Carta: il primo, per quanto attiene all’accertamento di una minaccia alla pace; il secondo con riferimento alla decisione di misure dirette a ristabilire la pace violata dall’aggressione irachena e a mantenere la pace ancora minacciata. L’efficacia obbligatoria della risoluzione è quindi desumibile dall’art. 25 della Carta.

Tratto da L'ONU E LA CRISI DEL GOLFO di Alice Lavinia Oppizzi
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.