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La Composizione del Consiglio di Sicurezza


Il Consiglio è composto da 15 membri, di cui 5 siedono a titolo permanente godendo altresì del diritto di veto e 10 vengono nominati per un biennio dall'Assemblea. Il Consiglio è l'organo che ha maggiori poteri, avendo peraltro la prerogativa di decidere le misure contro gli stati colpevoli di aggressione o minaccia della pace.
È l'articolo 23 a sancire: 5 membri permanenti (Francia, Uk, Usa, Cina, Russia) più altri 10 eletti dall’Assemblea secondo contributo alla pace e sicurezza internazionale e per equa distribuzione geografica. (controversia su cosa volesse significare, se geografia politica o fisica durante la guerra fredda)
Se l’Assemblea non riesce ad eleggere tutti i membri non permanenti, il Consiglio di Sicurezza può comunque lavorare con delibere effettive (successo una sola volta nel 1980 tra Cuba e Colombia, il Segretario Generale disse che non era validamente costituito ma può lavorare comunque).
Emendamento al vecchio articolo 23 da Assemblea attraverso la risoluzione del 1963 che portò da 11 a 15 membri il consiglio. La risoluzione prevedeva inoltre una raccomandazione per la distribuzione seggi ai non permanenti → (5 tra Africa e Asia, 2 America Latina, 2 tra Europa Occidentale e altri stati ovvero Nuova Zelanda, Australia e Canada, 1 Europa Orientale). Questa parte della risoluzione non è un emendamento vincolante, ma dal 1963 è stata sempre seguita → effetto di liceità.
L'ex segretario generale Kofi Annan ha incaricato un gruppo di consulenti di esporre delle raccomandazioni in merito ad una riforma del Consiglio. Una delle soluzioni proposte è quella di ampliare il numero di membri permanenti.
Nel settembre 2004 il Brasile, l'India, il Giappone e la Germania hanno concordato di appoggiarsi reciprocamente per ottenere un seggio permanente. Nell'ambito della riforma del Consiglio dovrebbe essere ammesso anche uno stato africano, sono in discussione la Nigeria, il Sudafrica e l'Egitto. In futuro a fianco dei dieci membri permanenti è previsto che facciano parte del Consiglio quattordici membri non-permanenti. Tra i paesi che hanno fatto richiesta di divenire membri permanenti il Giappone e la Germania sono il secondo e terzo paese finanziatore delle Nazioni Unite. La Germania è anche il secondo paese, dopo gli Stati Uniti, come contributi in termini di truppe coinvolte in missioni delle Nazioni Unite. Italia e Paesi Bassi hanno suggerito, al posto della candidatura di un terzo paese europeo, l'istituzione di un seggio assegnato all'Unione Europea.
La candidatura dell'India è appoggiata da Francia, Regno Unito e Russia. L'appoggio da parte della Cina rappresenta una svolta significativa nelle relazioni tra i due paesi, considerando che l'alleato tradizionale della Cina, il Pakistan, si oppone alla candidatura dell'India.
Nel 2011 eletti Brasile, Nigeria, Germania, Sudafrica, India, ovvero gli eletti come nuovi permanenti.

Presidente:
Art 30 Carta → Il Consiglio di sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel quale fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo Presidente
Regolamento provvisorio del Consiglio, Art. 18 → La presidenza del Consiglio è coperta a turno dai membri dello stesso secondo l’ordine alfabetico inglese dei loro nomi. Ogni Presidente sta in carica un mese.
Art 28 → Il Consiglio di sicurezza è organizzato in modo da poter funzionare in permanenza. Ogni membro del Consiglio deve a tal fine avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede dell’Organizzazione.
Il Consiglio tiene riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi membri può, ove lo desideri, essere rappresentato da un membro del Governo o da un altro rappresentante
appositamente designato.
Il Consiglio può tenere riunioni in quelle località diverse dalla sede dell’ONU che, a suo giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori.
Possono avvenire riunioni a livello dei capi di stato per questioni solenni (1992, 2000, 2005).
Panel di alto livello, proposta di portare a 24 i membri (o 6 nuovi permanenti e 3 non , oppure 19 non permanenti di cui 8 x anni e 11 x 2).
Regolamento provvisorio del Consiglio:
Art. 1 → Il Presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritenga necessario. L’intervallo tra le riunioni non deve eccedere i 14 giorni
Art. 2 → Il Presidente convoca il Consiglio su
richiesta di qualsiasi membro dello stesso
Art 29 Carta ONU → Il Consiglio di sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l’esercizio delle sue funzioni. Es.: Peacebuilding Commission (con AG), comitati delle sanzioni, operazioni di peacekeeping…

Voto:
Art 27: → riproduce la formula di Yalta e sancisce il cosiddetto diritto di veto.
1. Ogni membro del Consiglio di sicurezza dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove membri. (9/15)
3. Le decisioni su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove membri, nel quale siano compresi i voti dei membri permanenti. (9/15, compresi i 5 permanenti con diritto di veto)
Nelle decisioni previste dal capitolo VI e dall'articolo 52.3 si prevede l'astensione del membro coinvolto nella controversia o situazione.

Tratto da LE NAZIONI UNITE di Alice Lavinia Oppizzi
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