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L'Assemblea Generale


L'Assemblea Generale, in cui tutti gli stati sono rappresentanti ed hanno pari peso nelle votazioni, può occuparsi di qualsiasi problema che rientri nei fini statuari, ma i suoi poteri sono assai limitati, riducendosi, salvo rare eccezioni, al potere di adottare raccomandazioni, cioè atti non vincolanti, e di promuovere accordi tra gli stati membri, cioè atti che per entrare in vigore necessitano della ratifica di ciascuno stato.
Composizione.
Dell'Assemblea fanno parte tutti gli stati membri dell'ONU. Ogni membro ha diritto ad avere cinque rappresentanti in seno all'organo, ma dispone di un solo voto. → Art 9.
Art 25 regolamento interno → possibilità di avere 5 rappresentanti supplenti e quanti consulenti o esperti vogliano gli stati membri ma non eleggibili come presidenti (nella Società delle Nazioni 3 rappresentanti secondo art 3).
Art. 26 regolamento interno → Un rappresentante supplente può agire come rappresentante su designazione del capodelegazione.
Art 3 regolamento interno → Si riunisce a New York o altrove se necessario.
Art 1 regolamento interno → La sessione comincia la terza settimana di settembre. (65ma sessione: aperta il 14 settembre 2010)
Carta delle NU, Art. 20 → L’Assemblea generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali e in sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni speciali sono convocate dal Segretario generale su richiesta del Consiglio di sicurezza o della maggioranza dei membri delle Nazioni Unite.
Sessioni speciali → Sono convocate su richiesta del Consiglio di sicurezza o della maggioranza dei Membri o di uno Stato membro se la maggioranza dei Membri si pronuncia a favore. Ne sono state convocate 28: la prima sulla Palestina (1947), l’ultima sulla commemorazione del sessantesimo della liberazione dei campi di concentramento nazisti (24 gennaio 2005).
Sessioni speciali di emergenza → AG, Ris. 377A “Uniting for peace” (3/11/1950) Se il Consiglio di sicurezza, per mancanza di unanimità dei membri permanenti, non riesce ad esercitare le sue responsabilità in un caso di minaccia alla pace, violazione della pace o atto di aggressione, l’AG prenderà immediatamente in considerazione la questione per rivolgere agli Stati membri le raccomandazioni adeguate.
AG, Ris. 377A “Uniting for peace” (3/11/1950) Se non è in sessione, l’Assemblea generale si riunirà in sessione speciale di emergenza, entro 24 ore dalla richiesta, su richiesta del Consiglio di sicurezza a maggioranza di 9 membri o della maggioranza dei Membri.
Ad oggi 10 sessioni speciali di emergenza, la prima sul Medio Oriente (1956), l’ultima sulle “azioni illegali di Israele a Gerusalemme est e nel resto dei territori occupati palestinesi” (1997, riconvocata a più riprese, anche da ultimo il 15-16 gennaio 2009).

Tratto da LE NAZIONI UNITE di Alice Lavinia Oppizzi
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