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Funzione manifesta dell’art. 53 comma 3-quater del c.p.p. e sua evoluzione durante i lavori parlamentari


Limitatamente all’art. 10 del decreto legge n. 374 del 2001, l’esplicita esigenza dell’iniziativa governativa era quella di consentire l’impiego di risorse anche nel settore della prevenzione del crimine di stampo terroristico, allo scopo di rafforzare la collaborazione, a livello internazionale, in particolare con i paesi dell’Europa centrale ed orientale; la Commissione parlamentare competente , a proposito dell’individuazione del soggetto istituzionale cui destinare questi finanziamenti, ha aggiunto il seguente art. 10 bis (Competenza), corrispondente alla funzione manifesta dell’attuale art. 53 comma 3-quater del C.P.P.: «La competenza per i reati di cui al presente decreto è attribuita alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».
In seguito all’ulteriore modifica introdotta in sede di prima lettura al Senato, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale come testo definitivo, è formulato come segue, pur mantenendo l’originaria funzione manifesta di definizione dell’ambito di competenza: «Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter».

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