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ATTIVITA’ FINANZIARIE E STRUMENTI FINANZIARI


Le attività finanziarie hanno ad oggetto il denaro risparmiato dalla collettività e hanno come caratteristica quella di iniziare e terminare col denaro, oggetto delle prestazioni di entrambe le parti del rapporto. In questo senso si distinguono da tutti gli altri rapporti, in cui il denaro rileva come corrispettivo di un bene/servizio reale ed è quindi oggetto della prestazione di una sola parte. Esemplificando: l’attività bancaria si estrinseca in rapporti che iniziano con la raccolta di denaro presso il pubblico, continuano con depositi o altre forme, determinanti il sorgere di un obbligo di rimborso in denaro in capo alla banca. L’attività di concessione di finanziamenti svolta da intermediari finanziari inizia con l’erogazione di denaro da parte dell’intermediario finanziario e terminano con la restituzione del denaro da parte dei soggetti finanziati, analogamente anche l’attività assicurativa che inizia con la raccolta di premi e termina col pagamento di una indennità in denaro ai beneficiari. I servizi/attività di investimento sono caratterizzati da rapporti che iniziano con l’affidamento di denaro per investirlo mediante operazioni di acquisto/vendita di strumenti finanziari nel mercato e terminano con la liquidazione in denaro del valore degli strumenti: il risparmiatore/investitore incorre nel rischio di insolvenza della società finanziata, di qui la previsione di una disciplina prudenziale di vigilanza sugli intermediari che prestano servizi di investimento per assicurare la stabilità e liquidità degli intermediari, correttezza dei loro comportamenti verso il pubblico dei risparmiatori quando suggeriscono di investire in certi strumenti finanziari. Il singolo atto di raccolta e/o utilizzo del denaro occasionale non è preso in considerazione dalle normative di settore e rimane assoggettato alle disposizioni del codice civile.
L’esercizio professionale delle attività finanziarie è riservato a operatori autorizzati, cioè iscritti in apposito albo pubblico, previa verifica del possesso di idonei requisiti patrimoniali, organizzativi e professionali: è la cosiddetta riserva legale. Esistono l’albo delle banche tenuto da Banca d’Italia, l’albo delle imprese di assicurazione e registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuti da Isvap, l’albo delle SIM tenuto dalla Consob. Gli albi sono pubblici, ciò ne rende possibile la consultazione da parte dei risparmiatori. Una prima limitazione posta dalle norme è il divieto di esercitare contestualmente attività finanziarie e attività non finanziarie (salvo che queste ultime siano strumentali/connesse alle prime), per evitare il rischio di conflitto d’interesse dell’intermediario. Poi in alcuni casi il legislatore ha previsto che le imprese possano svolgere solo una specie di attività finanziaria, in altri che possano svolgerne più di una, in altri casi ancora che possano svolgere qualsiasi attività finanziaria. Vi è il rischio di comportamenti opportunistici in danno dei risparmiatori: le cronache recenti hanno registrato comportamenti scorretti di banche che per alleggerire i loro bilanci da crediti in sofferenza, ne hanno favorito il collocamento presso la propria clientela attraverso strumenti finanziari emessi da società insolventi loro debitrici (caso Parmalat). Le banche possono contare su uno strumento legale di trasferimento del rischio creditizio consistente nell’incorporazione di masse di crediti in appositi strumenti finanziari (securitization o cartolarizzazione dei crediti, disciplinata da legge 130 del 30 aprile 1999). L’alternativa al modello di banca universale (che può svolgere qualsiasi attività finanziaria) è il gruppo plurifunzionale: si ricorre a questo modello quando un’impresa finanziaria(ad esempio la banca) vuole estendere l’orizzonte dei propri interessi ad attività finanziarie riservate ad altre imprese (attività assicurativa ad es). L’ordinamento giuridico, mentre vieta alle società finanziarie l’assunzione di partecipazioni di controllo in società non finanziarie, non vieta l’assunzione di partecipazioni di controllo in altre società finanziarie: per l’ordinamento giuridico il punto essenziale è che le distinte attività finanziarie siano giuridicamente imputate a soggetti diversi che si assumono le rispettive responsabilità coi loro patrimoni. Le limitazioni derivanti dal principio generale della riserva legale riguardo soprattutto la produzione: ad esempio la banca non può esercitare l’attività assicurativa, ma può distribuire polizze assicurative purchè contenuto standardizzato e non modificabile(art 119 c.2 codice assicurazioni private); l’unica riserva nella distribuzione riguarda il collocamento di strumenti finanziari, che è un servizio di investimento ed è riservato a soggetti abilitati(banche e SIM, non imprese assicurative). Il gruppo che ha al suo interno almeno un’impresa di assicurazione e una banca o SIM si chiama conglomerato finanziario.
Le imprese di grandi dimensioni non riescono a fare a meno delle intermediazione della banca o altra impresa abilitata a prestazione di servizi di investimento, che possiedono canali privilegiati di contatto con una vasta clientela; in questo modo la banca recupera almeno parzialmente la perdita di clientela subita sul fronte dell’attività creditizia diretta. I mercati finanziari rappresentano i luoghi giuridici in cui avviene la negoziazione degli strumenti finanziari. Il finanziamento all’impresa può avvenire mediante una compartecipazione al rischio d’impresa o mediante un prestito di denaro: nel primo caso il risparmiatore, in quanto partecipa al rischio, partecipa sia a utili che perdite dell’impresa; nel secondo caso è un creditore dell’impresa che non sopporta il rischio, pur rimanendo esposto al rischio d’insolvenza della società. Nel primo caso il risparmiatore può entrare in società partecipando a organizzazione e gestione dell’impresa diventando socio, oppure con un’associazione in partecipazione diviene associato, estraneo a organizzazione e gestione, ma è titolare solo di poteri di controllo e del diritto al rendiconto periodico. Solo per spa, società in accomandita per azioni e cooperative è prevista la partecipazione al rischio d’impresa mediante la sottoscrizione di strumenti finanziari destinati al pubblico: azioni o altri strumenti finanziari partecipativi. L’apporto di capitale di debito dal punto di vista dell’impresa si può realizzare attraverso la stipulazione di contratti isolati di finanziamento oppure, nelle società di capitali e cooperative, attraverso l’acquisto dal risparmiatore, di strumenti finanziari (obbligazioni o strument finanziari partecipativi, che si distinguono dalle obbligazioni per l’attribuzione ai detentori di diritti amministrativi quali il potere di nomina di un componente dell’organo di controllo della società emittente).

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