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Le attività di investimento


I soggetti abilitati possono esercitare nei confronti del pubblico solo servizi e attività di investimento per i quali siano specificatamente autorizzati dall’organo di controllo che su di loro esercita la vigilanza prudenziale. Tuttavia gli intermediari al fine di prestare in favore dei propri clienti un servizio migliore e più efficace, possono esercitare senza bisogno di una preventiva autorizzazione, talune attività accessorie, o connesse alle attività principali. (articolo 10 TUB), analogamente anche le SIM. Sono servizi accessori, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 TUF:
1) custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;
2) locazione di cassette di sicurezza;
3) consulenza a imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti concentrazioni e acquisto di imprese;
4) servizi connessi a emissione o collocamento di strumenti finanziari, organizzazione e costituzione di consorzi di garanzia e collocmanento;
5) ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
6) intermediazione in cambi se collegata a prestazione di servizi di investimento;
7) attività e servizi individuati con regolamento di Tremonti, connessi a prestazione di servizi di investimento o accessori, aventi a oggetto strumenti derivati.

La disciplina che regola l’esercizio professionale di servizi e attività di investimento riguarda i comportamenti che gli intermediari devono adottare, le modalità di organizzazione e funzionamento della loro struttura operativa. Bisogna far riferimento:
1) per quanto concerne le regole di comportamento, al Regolamento intermediari 16190 adottato dalla consob il 29 ottobre 2007;
2) per quanto riguarda le regole di organizzazione, al Regolamento congiunto BDI-CONSOB del 29 ottobre 2007.

L’ampio spazio attribuito alla normazione secondaria permette alle Authorities di modificare rapidamente le regole, adeguandole a esigenze in continua evoluzione di mercati e operatori. Con l’adozione della direttiva di primo livello 39/2004/Ce, la cd MIFID; direttiva di secondo livello 73/2006/CE relativa ai requisiti di organizzazione delle imprese di investimento e modalità di svolgimento di servizi e attività di investimento, regolamento di secondo livello 1287/2006 relativo a operazioni di negoziazione, trasparenza dei mercati di negoziazione e ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni: con questo complesso normativo il legislatore comunitario ha regolato molte fasi dell’attività di intermediazione finanziaria, circoscrivendo la sensibilità della discrezionalità degli Stati membri in sede di recepimento delle norme comunitarie, in maniera tale da armonizzare la disciplina dell’attività degli intermediari nei diversi ordinamenti nazionali.
L’articolo 21, comma 1 lettera a TUF stabilisce che i soggetti abilitati nella prestazione di servizi di investimento e accessori, debbano comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati: agli intermediari finanziari cui è attribuito il ruolo di anello di congiunzione tra risparmio e imprese, sono chiamati a tutelare interessi di natura collettiva. Tali clausole di diligenza e correttezza hanno una funzione più ampia e incisiva di quella attribuita nel codice civile nell’articolo 1176 alla diligenza (parametro della condotta del debitore) e alla correttezza negli articoli 1175 e 1375 cc, (la correttezza o buona fede attiene al contenuto del comportamento dovuto imponendo al debitore ulteriori attività anche se non previste in fase di conclusione del contratto): entrambe queste clausole generali hanno come punto di riferimento il soddisfacimento degli interessi del singolo creditore. Agli obblighi di comportarsi con diligenza e correttezza, previsti dall’articolo 21 del TUF, si aggiunge quello di trasparenza, che impone agli intermediari di fornire ai propri clienti tutte le informazioni necessarie per consentire loro scelte consapevoli. L’articolo 6, comma 2 del TUF affida alla Consob il compito di disciplinare con regolamento, sentita BDI, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di trasparenza, con riguardo a:
1) obblighi informativi nella prestazione di servizi e attività di investimento, concernenti: grado di rischiosità di ogni prodotto finanziario, servizi prestati;
2) modalità/criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali;
3) obblighi di comunicazione ai clienti relativi a esecuzione ordini, gestioni di portafogli e rendiconti;
in materia di correttezza, con riguardo a:
1) misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevole pei clienti;
2) gestione dei portafogli con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori.

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