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Gli obblighi degli intermediari


Agli intermediari devono quindi essere imposti obblighi proporzionati a effettive esigenze di tutela dei clienti: il Regolamento intermediari prevede una graduazione della disciplina degli obblighi in relazione alle conoscenze in materia finanziaria dei clienti. Un livello di protezione basso è previsto per la categoria dei clienti professionali, (art 26 comma 1 Reg Intermediari), è cliente professionale il cliente con esperienza, conoscenza e competenze necessarie per assunzione consapevole delle decisioni in materia di investimenti e valutazione corretta dei rischi. Sono clienti professionali di diritto i soggetti operanti sui mercati finanziari, (banche, imprese di investimento, OICR, SGR, fondi pensione, agenti di cambio, governi nazionali e regionali, banche centrali, istituzioni internazionali); le imprese di grandi dimensioni e investitori istituzionali. I clienti professionali non rientranti tra quelli di diritto possono richiedere di essere trattati a titolo generale o per singola richiesta come clienti professionali su richiesta (allegato 3, par II Reg Intermediari): la valutazione (test di competenza) ha esito positivo solo se il cliente ha effettuato  operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti, il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contanti, deve superare i 500000 euro, il cliente ha lavorato o lavora nel settore finanziario per almeno un anno . Ai servizi o attività di investimento prestate nei confronti del cliente professionale non si applicano molte delle regole di condotta prescritte agli intermediari (art 37 regolamento intermediari) o si applicano parzialmente (articolo 30 comma 5 regolamento intermediari): è una tutela attenuata. Vi è poi la categoria delle controparti qualificate, i soggetti ai quali sono prestati i servizi di esecuzione degli ordini, negoziazione per conto proprio e ricezione/trasmissione di ordini se rientrano tra imprese di investimento, banche, imprese di assicurazione, OICR, SGR, fondazioni bancarie, governi nazionali e banche centrali, o se clienti professionali di diritto e che hanno esplicitamente accettato di essere trattati come controparti qualificate. Le controparti qualificate godono del livello di protezione più basso: non gli si applica la quasi totalità di regole di condotta fissate dal regolamento intermediari. L’ultima categoria è il cliente al dettaglio, cui è riconosciuto il livello di tutela più elevato.
La classificazione del cliente in una delle tre categorie è comunicata da intermediario a cliente su un supporto duraturo al momento dell’avvio del rapporto(articolo 35 regolamento intermediari), inoltre è previsto il sistema di ascensori, secondo cui il cliente o intermediario possono richiedere che l’intero rapporto o una singola operazione siano trattate con le tutele riconosciute a una classe di clientela diversa da quella iniziale (articolo 58 comma 4 regolamento).
Sugli intermediari gravano obblighi informativi di natura attiva (informazioni appropriate da intermediari ai clienti) su natura, rischi e implicazioni della specifica operazione/servizio; le info devono essere corrette, chiare e non fuorvianti (articolo 27 regolamento intermediari) riguardante anche comunicazioni pubblicitarie/promozionali.
Si fa riferimento alla correttezza e non alla veridicità perché l’informazione riferita agli strumenti finanziari o servizi di investimento, riguarda sia valori certi (dati storici e futuri certi) ma anche e soprattutto valori stimati: a queste ultime non gli si può richiedere la veridicità, ma solo di essere formulate in modo completo e corretto, utilizzando criteri valutativi congrui e ragionevoli. Per quanto concerne il requisito della non fuorvianza, va sempre evidenziato al cliente che le previsioni fornite non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri (articolo 28 comma 6 regolamento). Il contenuto delle info è proporzionato alla classe di clientela: in caso di cliente al dettaglio, le info devono coprire tutti gli aspetti del servizio/attività di investimento, sedi di esecuzione, modalità di prestazione dei servizi, costi e oneri connessi. Gli obblighi di natura attiva attengono alla fase iniziale di attivazione del rapporto d’investimento e la sua esecuzione: i soggetti abilitati devono fornire al cliente un rendiconto che dia dettagliatamente conto delle operazioni di investimento svolte, strumenti finanziari e disponibilità liquide detenute (articolo 53 e ss regolamento).

Sugli intermediari gravano anche obblighi informativi di natura passiva, (dal cliente verso l’intermediario) finalizzati a consentire ai soggetti abilitati di comprendere le effettive esigenze dei clienti e verificare se l’operazione di investimento suggerita o richiesta sia adeguata rispetto alle loro capacità economiche e attitudini al rischio (suitability rule). L’operazione di investimento compiuta per conto del cliente può essere conseguenza di:
1) scelta discrezionale dell’intermediario,
2) servizio/attività di investimento richiesto dal cliente,
3) servizio/attività di investimento richiesto dal cliente autonomamente, senza alcuna raccomandazione personalizzata da intermediario come in 2). In quest’ultimo caso l’intermediario resta completamente estraneo al processo decisionale del risparmiatore.

L’intermediario al fine di raccomandare i servizi di investimento e strumenti finanziari adeguati, o eseguire operazioni di investimento adeguate, deve richiedere e ottenere dal cliente info relative a (articolo 39 comma 1 e 2 regolamento):
1) sua conoscenza ed esperienza nel settore di investimento;
2) sua situazione finanziaria;
3) obiettivi di investimento.

In caso di rifiuto di fornire tali info, l’intermediario si deve astenere dal raccomandare ed eseguire un servizio di investimento(articolo 39 comma 6 regolamento). Se invece egli le fornisce, l’intermediario deve valutare:
1) se l’operazione consigliata o da realizzare corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente;
2) è di natura tale che il cliente ne possa sopportare finanziariamente i rischi;
3) se il cliente possiede la necessaria esperienza e conoscenza per la comprensione dei rischi. Se l’esito di tale valutazione di adeguatezza è positivo, l’intermediario può dar corso all’operazione, in caso di esito negativo preclusione insuperabile al compimento dell’operazione di investimento.

Si parla di valutazione di appropriatezza quando la scelta d’investimento è direttamente imputabile alla volontà del cliente: l’intermediario deve chiedere al cliente le info relative a conoscenza ed esperienza nello specifico settore di investimento e per comprendere i rischi dello specifico strumento/servizio di investimento offerto o richiesto. Se il cliente non fornisce tali info o ne fornisce insufficienti, l’intermediario pur potendo comunque dar corso all’investimento deve avvertire preventivamente l’investitore di essere nell’impossibilità di stabilire se strumento/servizio sia per lui appropriato(articolo 42 comma 4 regolamento). Come anche nel caso di valutazione di adeguatezza, in caso di cliente professionale, la presunzione che egli possegga il livello di esperienza/conoscenza necessario per la comprensione dei rischi connessi al tipo di strumento, tale presunzione cade se dalle info emerge la concreta inesperienza o assenza di competenze del cliente professionale. Nessun giudizio di appropriatezza è richiesto se il cliente dell’intermediario è una controparte qualificata e nel caso di servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o ricezione/trasmissione di ordini riguardanti azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, obbligazioni o altri titoli di debito, altri strumenti finanziari non complessi.

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