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Fondamenti normativi




Il primo insieme normativo è quello relativo alla giurisdizione penale (art. 1), mettendo in luce che il momento fondamentale del processo è la giurisdizione.
La giurisdizione può essere definita come la funzione esercitata da organi statali qualificati come giurisdizionali e la sua funzione è quella di dichiarare quale sia la legge da applicare nel caso concreto.
Il problema, una volta determinato chi siano gli organi giurisdizionali, è stabilire quali siano i loro poteri. La Costituzione nell'art. 101,2 dice che i giudici sono soggetti solo alla legge, non a delle persone; non deve ricevere degli ordini.
In questo modo viene affermato il principio di legalità dell'attività giurisdizionale, che è una specificità del principio di legalità del processo.
Per legge non si intende qualsiasi norma emanata secondo la procedura formalmente definita dalla Carta costituzionale, ma anche costituzionalmente orientata; possono quindi essere sollevati incidenti di legittimità costituzionale.

La funzione giurisdizionale è anche indeclinabile sotto due profili:
- il primo corrisponde all'esigenza che solo attraverso la giurisdizione può essere accertato il dovere di punire e applicata la relativa sanzione (nullum crimen, nulla poena sine praevia iudicio), cioè non possiamo dire che è stato commesso un reato o che una persona ha commesso un reato finchè un giudice non lo dica;
- il secondo prevede che nell'ottica dei doveri del giudice, questo, una volta attivato, non può evitare di decidere. Se lo facesse incorrerebbe nel reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)
Ma non ogni volta che interviene un giudice può esserci un processo; talvolta può instaurarsi un finto processo. Il processo per essere tale deve rispettare il requisito di equità (art. 6 Conv eur.dir uomo e art. 14,1 Patto int.dir.civ.pol).

L'equità non compare espressamente nella Costituzione. La costituzionalizzazione dell'equità è desumibile dall'art. 111 là dove parla di "giusto processo", perché può essere una locuzione analoga di equo processo o perché giusto processo può essere una nozione ampia che comprende quella di equo processo. L'equo processo riguarda i caratteri tipici del processo, mentre il giusto processo comprende anche quei caratteri che esistono al di là del processo.
L'equità è un requisito aperto ed è vincolante anche per il legislatore italiano. Questa caratteristica rappresenta un insieme di caratteristiche esemplificative di quelli che devono essere i requisiti da assicurare in un processo perché possa essere giudicato conforme.
L'equità processuale deve essere rispettato per tutti i tipi di reato, per qualunque questione. Ma il processo può essere considerato iniquo nonostante abbia soddisfatto tutte le previsioni contemplate nell'art. 6 Conv.eur.dir.uomo e nella nostra Costituzione, se si ritenga che siano stati violati altri precetti impliciti.
Esempio di questa non esaustività è il principio di eguaglianza di tutti davanti agli organi di giustizia, che può essere richiamato insieme con il riferimento alla nozione di equità processuale per colmare la lacuna dell'art. 6 Conv.eur.dir.uomo.
L'eguaglianza in ambito giudiziario non è uniformità di modelli processuali per tutti i tipi di reato e per tutti gli imputati, ma va intesa come procedure differenziate per situazioni diverse.

Il diritto ad avere una decisione (=diritto alla giurisdizione) è affermato dall'art. 24 Cost. e rientra nei principi supremi del nostro ordinamento costituzionale. Attraverso questa norme ma soprattutto a quella di fonte internazionalistica trova espressione sottoforma di diritto soggettivo il principio nullum crimen nulla poena sine praevia iudicio, cioè il principio secondo cui il giudice confermi la fondatezza dell'accusa.
Il diritto alla giurisdizione è composto da due profili:
1. il diritto a un processo equo;
2. il diritto di accedere a un giudice.

È illegittima qualunque disposizione che ostacolasse o rendesse gravosa a determinate categorie di persone l'accesso al giudice. Le limitazioni eventualmente poste a tale diritto (es: ai minorenni) non possono essere tali da intaccare la sostanza; sono consentite solo se rispondenti a uno scopo legittimo e conforme un rapporto di proporzionalità tra mezzi impiegati e fine perseguito.
L'equità processuale è indisponibile ma il diritto di accesso è disponibile; quindi può riconoscersi la possibilità di rinuncia alla giurisdizione per esempio attraverso l'oblazione.
Queste rinunce sono illegittime solo nel caso in cui derivino dalla libera scelta dell'interessato.

Un altro profilo del giusto processo è l'esigenza che esso abbia una durata ragionevole, si concluda il più rapidamente possibile.
Il problema della lunghezza dei procedimenti è anche un problema di validità del processo.
Un processo ha una durata irragionevole se dura così tanto da causare violazioni del diritto alla difesa o compressioni di altri parametri costitutivi del giusto processo.
Questo canone di celerità processuale si riferisce alle caratteristiche della giurisdizione; è il giudice che deve fare in fretta, però secondo le regole. Infatti la ragionevolezza della durata del processo non prevale su tutti gli altri requisiti, perché altrimenti sarebbe un processo iniquo.
Anche la vittima è tutelata dal principio della durata ragionevole.
Come si calcola questa durata ragionevole?
Gli estremi di questo periodo si calcolano diversamente a seconda che la durata delle attività considerate si riferisca a una sequenza processuale in cui inizio coincida con l'inizio dell'intero procedimento oppure no.
Se i due inizi non coincidono, l'intervallo rilevante va compreso tra il momento di avvio del segmento sottoposto a controllo e quello della relativa decisione.
Se invece i due inizi coincidono, l'inizio è il momento in cui un soggetto si trovi accusato, mentre la fine è la chiusura dello stadio investigativo se è esaminata la prima fase procedimentale, o il termine delle attività processuali vertenti sull'accertamento di fondatezza dell'accusa attraverso l'emanazione di una decisione definitiva se si intende controllare la durata del procedimento giudiziario fino a tale ultimo momento.
Ma eliminare la lentezza della giustizia non vuol dire che i magistrati titolari delle indagini o della conduzione del processo siano legittimati ad abdicare al loro dovere di compiere tutte le attività necessarie per accertare la fondatezza dell'accusa; infatti l'esigenza di celerità dei procedimenti penali deve essere contemperata con il principio di buona amministrazione della giustizia.
Quindi bisogna anche considerare parametri come la complessità del caso, il comportamento delle parti, del giudice e di ogni altra autorità chiamata a intervenire.


Tratto da SISTEMA DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Facoltà: Giurisprudenza
  • Corso: Giurisprudenza
  • Titolo del libro: Sistema di procedura penale I - principi generali
  • Autore del libro: Giulio Ubertis
  • Editore: UTET
  • Anno pubblicazione: 2007

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