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Il sistema inquisitorio



I caratteri del sistema inquisitorio sono speculari ai precedenti:
- il giudice interviene d'ufficio; egli è contemporaneamente giudice e inquisitore; in lui si fondano ragioni di accusa e decisioni. Sono ammesse denunce segrete o anonime;
- il giudice è libero di raccogliere le prove, anche senza richiesta;
- il processo è segreto nel doppio senso di segretezza esterna (= nessuno degli estranei al procedimento sa che c'è) ma anche interna (= è segreto anche per le parti, soprattutto l'imputato). Il processo si compone di diversi atti e quindi si svolge per iscritto per poterne mantenere memoria. Lo scritto è necessario quando il giudice è unico e deve rendere conto a un collegio. Inoltre è necessario visto che le parti non partecipano allo svolgimento delle attività;
- disparità tra giudice e imputato, che ha solo il potere di sollecitare l'acquisizione probatoria
L'imputato è considerato oggetto di un'inquisizione; ecco perché è ammessa la tortura. Anche dove non ci sia tortura (codice 1930) l'interrogatorio è affidato alla confessione e mira alla ricerca di una verità assoluta.
A differenza del modello accusatorio, non vigono qui limiti all'attività del giudice, il quale si trova invece vincolato al momento della valutazione probatoria da regole di prova legale.

A seconda dello schema che si segue, il processo penale rispecchia l'ordinamento politico di ciascun paese.
I principi ispiratori sono di solito inseriti nelle carte costituzionali degli Stati; infatti la procedura penale viene anche chiamata "diritto costituzionale applicato". La disciplina processuale penale è quella che ha subito i più vasti mutamenti dopo l'entrata in vigore della costituzione repubblicana. Si sente quindi l'esigenza di creare un nuovo codice di procedura penale in cui vengono aggiunti 155 articoli.
Il codice di procedura penale del 1988 è l'unico codice italiano finora emanato in periodo repubblicano, ma per aggiornare il processo penale sono state approvate, dal 1955, molte leggi che modificano il codice.

I sistemi accusatorio e inquisitorio sono sistemi teorici, che quindi non si riscontrano concretamente nell'esperienza giuridica. Quelli che trovano effettiva attuazione sono i sistemi misti, cioè quegli ordinamenti che contengono disposizioni di entrambi i modelli.
Il sistema misto tipico è quello introdotto con la Riforma Napoleonica, cioè un sistema con una fase investigativa di tipo inquisitorio, cioè scritta e segreta, e una fase dibattimentale di tipi accusatorio, cioè orale e pubblica.
Quando si parla di sistemi misti si può considerare anche una terza ipotesi, secondo cui il processo è costituito in modo tale da esserci alcune norme di carattere accusatorio e alcune di carattere inquisitorio e in più delle regole processuali diverse a seconda dell'entità del reato.
Infatti in Italia troviamo, oltre al procedimento ordinario di Tribunale, una serie di procedimenti speciali, senza i quali la macchina penale si bloccherebbe.

In ogni caso non si può parlare di processo penale dove non ci siano i seguenti requisiti:
1. giudice imparziale;
2. pubblicità delle udienze;
3. inviolabilità della difesa.

Questi sono i caratteri del giusto processo. Il giusto processo viene considerato inderogabile e i suoi caratteri sono scolpiti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre del 1948: nell'art. 9 si garantisce il diritto di libertà fisica; nell'art. 10 sono sanciti i caratteri essenziali della giurisdizione; infine nell'art. 11 viene scolpita la presunzione di innocenza.
Inoltre il giusto processo è disciplinato anche degli artt. 5 e 6 della Convenzione europea e dell'art. 9 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici.
Il giusto processo è una nozione ampia al cui interno si inserisce la nozione di processo equo. Inoltre influiscono sulla nozione di giusto processo anche le regole relative al divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti e al diritto alla privatezza.
Tra i diritti del giusto processo ci sono anche:
- il diritto al doppio grado del processo;
- il diritto a non subire una doppia condanna o un altro processo dopo essere stato assolto.
Rispettare il giusto processo non vuol dire ottenere un processo giusto anche nell'esito.

Anche la Costituzione italiana non dice di volere un processo inquisitorio o un processo accusatorio, ma anch'essa, già nel suo testo originario, conteneva le regole del giusto processo, lasciando al legislatore la scelta degli strumenti con cui concretizzarlo.
L'enunciazione del vigente art. 111 Cost. è superflua, non dice grandi cose; esprime cose che già dice l'art. 24 Cost.
La differenza di approccio al giusto processo fra Costituzione e Atti Internazionali sui diritti umani è data dal modo in cui vengono affermati i principi costituzionali del giusto processo.
Infatti, mentre la Costituzione si esprime attraverso l'enunciazione di canoni oggettivi disciplinanti l'amministrazione della giustizia penale, gli Atti internazionale sono principalmente focalizzati sul riconoscimento di diritti soggettivi. Quindi i canoni del giusto processo non sono più generali, bensì diritti.
Nel momento in cui un canone è visto come diritto, la persona non può più rinunciarvi.
Nella legge delega del Parlamento è indicata una scelta, ossia che il codice di procedura penale deve adeguarsi ai principi costituzionali e deve anche sviluppare i caratteri del sistema accusatorio. Ma ci sono altri caratteri che con l'accusatorio fanno a pugni.
Quindi, pur nell'ambito dell'inclinazione verso il modello accusatorio, l'attuale ordinamento processuale penale italiano è ancora misto.
Tutte le modifiche che hanno toccato la disciplina della procedura penale dal 1988 a oggi non hanno tanto riguardato l'accusa e l'inquisizione, quanto il problema dei rapporti tra fase dell'investigazione e fase del giudizio.
La struttura originaria prevedeva che gli atti compiuti durante le indagini non potessero essere utilizzati in fase decisoria.
Nel 1992 questa struttura si è modificata in modo tale che la sentenza possa basarsi sulle indagini preliminari. Si torna al modello dell'istruzione sommaria del p.m., abbandonando quello dell'inchiesta di parte.
La riforma, attraverso le modifiche dell'art. 111 Cost., è inutile al 90% perché è ripetitiva. L'unica cosa importante è l'inserimento della riserva di legge processuale, cioè il fatto che il processo debba essere regolato dalla legge (secondo Ubertis).

Tratto da SISTEMA DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Facoltà: Giurisprudenza
  • Corso: Giurisprudenza
  • Titolo del libro: Sistema di procedura penale I - principi generali
  • Autore del libro: Giulio Ubertis
  • Editore: UTET
  • Anno pubblicazione: 2007

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