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L'atto processuale penale



Le disposizioni relative agli atti sono contenute negli artt. 109 e seg.
Il FATTO GIURIDICO è qualsiasi accadimento esteriore contemplato dal diritto come produttivo di conseguenze giuridiche. All'interno dei fatti giuridici si distinguono gli atti, cioè quegli accadimenti esistenti perché c'è un comportamento umano, dai fatti in senso stretto, cioè i fenomeni naturali o i comportamenti non volontari.

La fattispecie è quel complesso di elementi ai quali l'ordinamento collega un certo effetto giuridico. In rapporto alle fattispecie, i fatti giuridici sono da dividere in:
- fattispecie giuridiche che integrano una fattispecie;
- fattispecie giuridiche che integrano una parte di fattispecie.
Le fattispecie che sono costituite da un unico fatto giuridico sono le fattispecie semplici, quelle costituite da più fattispecie sono le fattispecie complesse.

L'atto processuale penale in senso stretto è qualunque fatto giuridico. Gli atti del processo penale possono essere distinti in:
- atti del procedimento penale: atti che formano il procedimento;
- atti del processo penale: atti che integrano il processo penale.
Ogni atto giuridico può essere visto in due dimensioni: quella statica (si guarda l'atto dopo che viene compiuto), nella dimensione dinamica (si guarda l'atto mentre viene compiuto). Nella dimensione statica si guarda l'atto dopo che viene compiuto, nella dimensione dinamica si guarda l'atto mentre viene compiuto. Nella dimensione statica si guarda più all'accaduto che all'accadimento, cioè si guarda la sentenza.
C'è una terza prospettiva, quella secondo cui è atto anche l'attività di documentazione di un atto originario. Es: è atto non solo la perquisizione, ma anche la documentazione della perquisizione, cioè il verbale.
Gli atti possono essere a forma libera (l'atto può essere integrato da una qualunque attività idonea a realizzare la finalità cui l'atto è predisposto) o vincolata (regolata da prescrizioni relative agli elementi essenziali dell'atto).
Nel processo penale gli atti a forma vincolata sono le regole e i requisiti formali dell'atto sono indicati nell'art. 177 c.p.p.
Oltre al comportamento e ai requisiti di forma, è necessario, per l'integrazione dello schema dell'atto processuale, un fatto o atto giuridico antecedente e si parla a questo proposito di presupposto dell'atto processuale. Per presupposto si intende sia i fatti costitutivi di qualifiche soggettive, sia il rapporto cronologico che, nella serie degli atti processuali integranti il procedimento, lega un atto all'altro.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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