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I provvedimenti del giudice




Tra gli atti, particolare importanza hanno i provvedimenti del giudice (art. 125 c.p.p.). Essi assumono tre forme:
1. Sentenza: atto solenne con il quale il giudice termina il suo compito. Esse chiudono una fase processuale e possono essere di merito o meramente processuali a seconda che decidano sull'imputazione o si limitino a risolvere una questione processuale senza pronunziare sulla pretesa punitiva.
2. Ordinanza: non esiste in natura. All'incirca proviene sempre da un organo giurisdizionale; è sempre dopo l'audizione delle parti e risolve sempre una controversia giuridica.
3. Decreto: non prevede una decisione su una controversia (eccezione: decreto penale di condanna)
Esistono anche provvedimenti senza particolare formalità, di carattere amministrativo, ed anche orali. È la legge che volta per volta, stabilisce quale forma debba essere adottato.

Tra i provvedimenti del giudice solo la sentenza viene pronunciata in nome del popolo italiano, mentre l'obbligo di motivazione è sempre prescritto, a pena di nullità, sia per le sentenze che per le ordinanze.
Invece il decreto deve essere motivato, a pena di nullità, soltanto nei casi in cui la motivazione sia espressamente e specificamente richiesta dalla legge.
Il giudice delibera in camere di consiglio e la deliberazione è segreta.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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