Skip to content

La restituzione nel termine




Il legislatore si è preoccupato di prevedere un rimedio allorquando la decadenza conseguente al decorso del termine perentorio sia stata determinata dall'impossibilità in cui si è trovato il soggetto decaduto dal potere di compiere l'atto, di espletare l'attività processuale prevista a pena di decadenza.
A tal fine l'art. 175,1 c.p.p. prevede che il p.m., le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. Ma non basta a giustificare la restituzione in termine una mera difficoltà; è necessaria una vera e propria impossibilità.
Per caso fortuito deve intendersi l'evento non previsto né prevedibile dalla parte, intervenuto prima dell'inizio o nel corso o dopo l'esaurimento dell'attività posta in essere dalla parte stessa per il compimento dell'atto; mentre la forza maggiore consiste in quell'energia causale, naturale o umana o subumana, alla quale la parte non ha potuto assolutamente resistere e che ha reso vano ogni suo sforzo per il compimento dell'atto entro il termine stabilito.
Caso fortuito e forza maggiore hanno in comune la caratteristica dell'inevitabilità.
La decisione sulla richiesta di restituzione in termine spetta al giudice.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.