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Forme di invalidità dell'atto processuale penale e l'inesistenza




Ogni atto efficace è anche perfetto, ma non ogni atto perfetto è anche efficace. L'atto perfetto è quello che corrisponde al modello, ma l'atto imperfetto è una locuzione sbagliata perché non producendo conseguenze giuridiche, non può essere nominato atto giuridico.
Gli atti illeciti sono atti perfetti perché corrispondono alla fattispecie indicata.
Gli atti leciti, invece, sono quelli a cui non consegue la sanzione ma che si distinguono in:
- validi;
- invalidi.
Si usa il concetto di valido per indicare che il soggetto che ha compiuto quell'atto ha adempiuto ad un onere (onere di integrare la fattispecie).
L'invalidità si risolve nell'iniziato ma non completato onere. Ad essa non consegue la sanzione ma solo la mancata produzione degli effetti.
Esistono atti che possono essere contemporaneamente invalidi e illeciti. È invalido poiché non integra il modello e allo stesso tempo è illecito dal punto di vista disciplinare o penale.
Inoltre un atto può essere invalido dal punto di vista processuale ma lecito per un altro settore dell'ordinamento.
La specie di ciascuna invalidità si identifica secondo la gravità della difformità al modello. A seconda del tipo di mancanza derivata dal comportamento del soggetto, il legislatore prevede effetti diversi.
All'invalidità può conseguire la mancanza di qualunque effetto, oppure l'annullabilità dell'atto, cioè effetti precari.

Le forme di invalidità dell'atto processuale sono:
a. inesistenza in senso giuridico;
b. nullità insanabile (assoluta);
c. nullità sanabile (relativa) che può essere ex nunc o ex tunc;
d. inammissibilità;
e. inutilizzabilità.

La teoria dell'invalidità gioca anche su parametri di tipo soggettivo, che possono essere rilevabili d'ufficio o solo dopo da alcune parti.
La decisione ha carattere dichiarativo in caso di nullità; costitutivo in caso di annullabilità. L'unico caso di nullità insanabile è l'inesistenza giuridica, cioè ipotesi di nullità insanabile non previsti dal legislatore.
Se due tipi di nullità hanno la stessa trattazione, si tratta della stessa nullità chiamata diversamente in due ambiti.
L'invalidità originaria è quella che si riferisce al singolo atto compiuto difformemente dal modello, mentre l'invalidità derivata è quella di atti magari compiuti bene ma che vengono infettati dal primo atto. Dall'atto originario l'invalidità si diffonde a quelli successivi.
L'invalidità derivata comporta la regressione del processo allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo.
Ci sono differenze a seconda del tipo di atto invalido:
- atti propulsivi: sono quelli per i quali l'invalidità di un atto genera l'invalidità di quello successivo;
- atti probatori: sono quelli per i quali non è detto che l'invalidità di una prova generi anche l'invalidità di quelle successive.

L'inesistenza giuridica è quando nell'atto c'è un vizio tale da far individuare una divergenza abnorme. La più classica è quella delle sentenze e la conseguenza più importante è che non può mai passare in giudicato.
Es: è inesistente quell'atto proclamatosi come sentenza ma da un soggetto che non è un giudice.
L'inesistenza è la forma più grave di invalidità; essa non è prevista dal legislatore ma costituisce un'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza.
Sono stati individuati come casi di inesistenza in senso giuridico la carenza di potere giurisdizionale da parte del giudice, l'incapacità dell'imputato ad essere parte, la carenza del dispositivo.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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