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L'interrogatorio




Il legislatore ha voluto distinguere l'interrogatorio dall'esame delle parti. Il primo è richiesto direttamente dal p.m. o dal Gip senza cross examination. Non si può procedere all'esame incrociato quando non c'è il giudice.
Nel sistema inquisitorio l'interrogatorio è un mezzo di prova che pur essendo incoercibile è obbligatorio. L'imputato può essere sanzionato.
Nel sistema accusatorio, invece, l'interrogatorio è un mezzo di difesa, è uno strumento in mano all'imputato, è una conseguenza della sua partecipazione.
L'esame dibattimentale può essere instaurato solo se la parte lo consente. La funzione è molteplice.
L'interrogatorio è anche un mezzo di identificazione dell'inquisito. Occorre contestare in maniera chiara e precisa l'imputato, il reato.

L'interrogatorio si divide in fasi:
- preliminare: si definiscono le generalità, si nomina il difensore, nemo tenetur se detegere;
- contestazione del fatto;
- perizia: si discute se sia un mezzo di prova perché ha delle caratteristiche atipiche. Non apporta delle conoscenze nuove.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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