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La prova documentale




Tra i mezzi di prova introdotti nel codice compaiono anche i documenti, che non sono però dei veri e propri mezzi di prova.
L'art. 234 c.p.p. stabilisce che "è consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo".
Il documento non è più caratterizzato dalla connotazione della scrittura ma ricomprende qualunque segno rappresentativo di un fatto idoneo ad essere valutato come prova.
Per la sua esistenza non è necessario che chi costruisce il documento sia anche colui che racconta quello che vuole rappresentare. Quindi l'autore ideologico non corrisponde all'artefice materiale.
Il documento si differisce dal segno perché quest'ultimo non ha le categorie del vero e del falso.
I documenti si dividono in:
- documenti processuali: quelli redatti nel corso del procedimento che si sta svolgendo (=atti). Se questi atti servono per un altro procedimento, diventano documenti;
- documenti extraprocessuali: disciplinati dagli artt. 234 e seg.
La distinzione tra questi due tipi di documenti è una distinzione convenzionale.
A loro volta i documenti extraprocessuali si distinguono tra:
- documenti probatori: mezzi di prova reale, effettivamente rappresentativa;
- documenti corpi di reato: vengono introdotti nel processo non per il carattere rappresentativo ma perché sono in stretta competizione con il fatto costitutivo di reato.
Può darsi che un documento svolga una doppia funzione: sia come documento probatorio che come corpo di reato.
Fino all'88 non c'è una disciplina esplicita dei documenti.
Il documento ha una specifica struttura al suo interno. Esso viene acquisito in sede dibattimentale, ma non entra nel fascicolo del dibattimento, bensì resta in quello del magistrato.
L'acquisizione di documenti è una disciplina eccezionale e quindi ne è vietata l'interpretazione analogica ed estensiva.
La prova documentale è ammissibile nei soli casi in cui sia codicisticamente prevista e qualora sia necessario ammettere fonti di prova precostituita che non sia possibile ottenere attraverso una prova costituenda. Non è possibile la costituzione di documenti anomali.
Documento anonimo: documento di cui il destinatario non conosce la provenienza nel momento in cui gli perviene. Poi, attraverso le indagini, si ricostituisce.
Documento proveniente dall'imputato: documento formato dall'imputato.
Vi sono dei limiti all'acquisizione della prova documentale:
1. la prova documentale è soltanto quella che si forma al di fuori del procedimento penale. Le dichiarazioni e le operazioni compiute nel procedimento sono atti, la loro documentazione è affidata al verbale utilizzato mediante le letture. Ciò significa che la documentazione degli atti del procedimento non è trattata come strumento di prova, ma è considerata essa stessa parte di un'attività cognitiva di cui solo i documenti formati fuori del procedimento sono strumento.
2. La prova documentale non può avere per oggetto il contenuto di una dichiarazione.

In tema di documenti è necessario distinguere tra documenti costituenti di per sé prova e documenti costituenti rappresentazione di prova. La produzione dei primi è consentita mentre parrebbe vietata quella dei secondi che, ove fosse possibile, vanificherebbe il contraddittorio nel momento di formazione della prova.
In senso contrario si è sostenuto che non esistono norme che pongano un limite generale al pieno valore probatorio dei documenti contenenti dichiarazioni scritte e, pertanto, queste ultime fanno prova sia del fatto rappresentato, sia dell'aver reso le dichiarazioni.
Nella nozione di documento non possono ricomprendersi quelli rappresentativi di enunciati descrittivi nel senso che, nell'ipotesi di un documento rappresentativo di un enunciato descrittivo, l'acquisizione è consentita soltanto se la dichiarazione ha rilevanza come fatto e non come rappresentazione di un fatto posto che il documento non può sostituirsi alla testimonianza.

Il legislatore vieta l'assunzione di alcune prove documentali ed ovviamente la violazione del divieto comporta l'inutilizzabilità della prova documentale.
In primo luogo è vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.
Un ulteriore divieto concerne l'acquisizione o una qualunque forma di utilizzazione dei documenti contenenti dichiarazioni anonime a meno che tali documenti costituiscano corpo del reato o cmq provengano dall'imputato.
Il divieto di utilizzazione dell'anonimo concerne unicamente l'uso processuale dello stesso e, pertanto, non può ritenersi vietata una attività investigativa che sia stata causata da una delazione anonima.
Infine è vietata l'acquisizione di prove da altri procedimenti al di fuori dei casi espressamente previsti.

Il codice abrogato prevedeva gli incidenti di falso consentendo al giudice di sospendere il processo penale al fine di accertare l'asserita falsità di un documento denunciata nel corso del processo penale dal p.m. o da una delle parti private.
Nel codice vigente l'art. 2 c.p.p. consente al giudice di risolvere ogni questione da cui dipenda la decisione del processo. Di conseguenza il giudice risolve in via incidentale la questione relativa alla falsità del documento e, ove ritenga falso il documento acquisito al procedimento, una volta definito il processo penale, ne informa il p.m. trasmettendogli copia del documento.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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