Skip to content

La competenza




La giurisdizione penale va ripartita fra i vari organi titolari di detto potere sulla base di vari criteri di competenza:
- funzionale;
- per materia;
- per territorio.


La competenza funzionale sta a indicare la ripartizione della giurisdizione penale fra i vari organi con riferimento ai vari stati e gradi del procedimento. Pertanto, nella fase delle indagini preliminari la competenza funzionale appartiene al giudice delle indagini preliminari, nell'udienza preliminare al giudice dell'udienza preliminare, nel giudizio d'appello alla Corte d'appello o alla Corte d'assise d'appello, nel giudizio di cassazione alla Corte di cassazione.

La competenza per materia della Corte d'assise è individuata dall'art. 5 c.p.p.; la competenza per materia del giudice di pace è quella che risulta dall'art. 4 d.lgs. n. 274.
La competenza per materia del tribunale viene invece individuata in via residuale: stabilisce infatti l'art. 6 c.p.p. che il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della Corte d'assise o del giudice di pace.

Una volta individuato l'organo giurisdizionale competente con riferimento alla fase ed alla materia si rende necessaria una ripartizione territoriale del potere giurisdizionale. A tal fine il legislatore detta delle regole generali e delle regole suppletive applicabili allorquando risultino non attuabili le regole generali.
Le prime stabiliscono che la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato a meno che si tratti di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone poiché, in tal caso, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. Se si tratta di delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Secondo le regole suppletive, invece, il giudice competente è quello dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione e se tale luogo non è noto la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. Se nemmeno il tal modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del p.m. che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.