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La perquisizione



Mentre l'ispezione consiste in una percezione visiva, la perquisizione mira a trovare. Essa è un mezzo di ricerca della prova delineato dall'art. 247 c.p.p., il quale prevede la perquisizione personale e la perquisizione locale disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che le cose predette si trovino in un determinato luogo ovvero che in tale luogo possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso.
Il presupposto comune alle predette perquisizioni è dato dall'esistenza dei fondati motivi.
Il provvedimento che dispone la perquisizione ha la forma del decreto e deve essere motivato.
Per quanto concerne la perquisizione personale l'art. 249 c.p.p. dispone che prima di procedere alla stessa è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia sempreché questa sia prontamente reperibile ed idonea ad intervenire come testimone ad atti del procedimento. Inoltre, la perquisizione personale deve essere eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto. La perquisizione personale ha per oggetto non soltanto il corpo della persona ma anche gli oggetti che servono per la vita di relazione.
La perquisizione locale prevista nell'art. 250 c.p.p. deve essere anch'essa preceduta dalla consegna di una copia del decreto all'interessato con l'avviso della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia avente i requisiti sopra indicati per la perquisizione personale. Se tale persona manca la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore oppure, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
Una specie di perquisizione locale è data dalla perquisizione nel domicilio vale a dire in un'abitazione o nei luoghi chiusi ad essa adiacenti ed in ordine a siffatta perquisizione esistono dei limiti temporali: la perquisizione in parola non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti. Tali limiti temporali possono essere derogati nei casi urgenti su disposizione scritta dell'autorità giudiziaria. Nella nozione di domicilio è ricompreso qualunque luogo destinato in modo permanente o transitorio all'esplicazione della vita privata o dell'attività lavorativa.
Il legislatore ha poi disposto che le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro.
La perquisizione può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria e in questo caso deve essere convalidata dal p.m.
Esistono dei limiti alla perquisizione e anche delle consuetudini vincolanti su base internazionale.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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