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Le misure cautelari reali




Il titolo II del libro IV del codice prevede le misure cautelari reali mediante le quali si limita la disponibilità del patrimonio. Dette misure consistono nel sequestro conservativo e nel sequestro preventivo che si distinguono dal sequestro penale in quanto quest'ultimo, avendo per oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti, è diretto all'acquisizione delle prove mentre il sequestro conservativo ed il sequestro preventivo hanno finalità cautelari.
Il sequestro conservativo dei beni mobili od immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute è chiesto dal p.. in ogni stato e grado del processo di merito allorquando vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.
Inoltre, il sequestro conservativo dei nei dell'imputato o del responsabile civile può essere chiesto dalla parte civile se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato.
Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo è emesso con ordinanza dal giudice che procede. L'imputato o il responsabile civile possono evitare il sequestro conservativo offrendo cauzione idonea a garantire  crediti che il sequestro in questione mira a tutelare.
Il sequestro preventivo ha una finalità cautelare di prevenzione in quanto può essere disposto con decreto motivato su richiesta del p.m. dal giudice competente a pronunciarsi nel merito, quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato steso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Il giudice può altresì disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del p.m. o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità del sequestro stesso. È, altresì, stabilito che nel corso delle indagini preliminari quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro venga disposto con decreto motivato dal p.m. o, prima dell'intervento del p.m., da ufficiali di polizia giudiziaria i quali, nelle 48 ore successive, debbono trasmettere il verbale al p.m. del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. In tal caso, il p.m., ove non disponga la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto entro 48 ore dal sequestro. Il sequestro perde efficacia se non siano osservati i termini predetti ovvero se il giudice non emetta l'ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
I provvedimenti che dispongono le misure cautelari reali sono suscettibili di impugnazione, così come i provvedimenti cautelari personali, mediante il riesame, l'appello e il ricorso per cassazione. Mediante il riesame si può chiedere un controllo del provvedimento di sequestro sia per quando concerne la legittimità sia per quanto concerne il merito ed al relativo procedimento si applicano le norme previste per il riesame delle misure cautelari.
Mentre contro l'ordinanza di sequestro conservativo la richiesta di riesame può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, contro il decreto di sequestro preventivo la richiesta di riesame può essere proposta dall'imputato e dal suo difensore, dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate e da quelle che avrebbe diritto alla loro restituzione.
Per quanto concerne l'appello si tratta di un mezzo di impugnazione previsto soltanto contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del provvedimento di sequestro emesso dal p.m. L'appello è proponibile dal p.m., dall'imputato e dal suo difensore, dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate e da quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.
Infine, il ricorso per cassazione è proponibile per violazione di legge nei confronti delle ordinanze emesse in sede di riesame e di appello dal p.m., dall'imputato e dal suo difensore, dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate e da quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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